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Decreto — n. 17217/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the case extinguished under procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 17217/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The parties argued over tax collection limits, but the court ruled that the procedural silence rendered the substantive issues moot. Consequently, the judgment was dismissed, and court costs were offset between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant does not request a decision within 40 days of the proposal.

Parole chiave

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cassation appeal procedural silence extinction of proceedings 40-day rule Italian civil procedure risarcimento per errore giudiziario anticipi delle spese mutamento di giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.524/2020 depositata il 17/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.524/2020 depositata il 17/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17255/2021 R.G. proposto da: ATELIER PACE I FASHION SOCIETA' COOPERATIVA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) -ricorrente- contro INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato PONTONE MICHELE (PNTMHL62S25F839G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRASCONA' LORELLA (FRSLLL64M69C351Q) -controricorrente- nonchè contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), Numero registro generale 17255/2021 Numero sezionale 549/2025 Numero di raccolta generale 17217/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.524/2020 depositata il 17/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate. Il ricorso investe, comunque, questioni (circa i limiti dell’azione avverso cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito) su cui è poi intervenuto lo ius superveniens e lo stesso orientamento della Corte si è andato consolidando solo in epoca successiva al suo deposito.

P.Q.M Numero registro generale 17255/2021 Numero sezionale 549/2025 Numero di raccolta generale 17217/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 22/06/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 17255/2021 Numero sezionale 549/2025 Numero di raccolta generale 17217/2025 Data pubblicazione 26/06/2025