Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the National Pension Fund, had not responded to the lower court's proposal for case definition, while the respondent, Calvi, had not engaged in any defensive activity. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, terminating the litigation without awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23212/2024 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA LNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL (MRTMHL74A08Z110B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCCHETTI GIANLUCA (LCCGLC78S08H501V) -ricorrente- contro CALVI RICCARDO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.99/2024 depositata il 18/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 23212/2024 Numero sezionale 548/2025 Numero di raccolta generale 17214/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 22/06/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 23212/2024 Numero sezionale 548/2025 Numero di raccolta generale 17214/2025 Data pubblicazione 26/06/2025