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Decreto — n. 17072/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17072/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17072/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21994/2024 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DAL BO DANIELA (DLBDNL65B55H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BATTAGLIA PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in Torino Corso G. Matteotti, 42 bis, presso lo studio dell’avvocato BERTI PAOLO (BRTPLA65S28G087F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BAGNASCO PAOLO (BGNPLA75M10C722J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.159/2024 depositata il 03/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17072/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 21994/2024 Numero sezionale 547/2025 Numero di raccolta generale 17072/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avuto riguardo al tardivo deposito del controricorso P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali opposizione tardiva restituzione del termine scaduto ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avuto riguardo al tardivo deposito del controricorso P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21994/2024 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DAL BO DANIELA (DLBDNL65B55H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BATTAGLIA PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in Torino Corso G. Matteotti, 42 bis, presso lo studio dell’avvocato BERTI PAOLO (BRTPLA65S28G087F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BAGNASCO PAOLO (BGNPLA75M10C722J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.159/2024 depositata il 03/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 21994/2024 Numero sezionale 547/2025 Numero di raccolta generale 17072/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avuto riguardo al tardivo deposito del controricorso P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 20/06/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 21994/2024 Numero sezionale 547/2025 Numero di raccolta generale 17072/2025 Data pubblicazione 25/06/2025