Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing the National Pension Fund for Commercial Doctors, did not request a decision despite the lapse of time, while the respondents, Parini and Piaggio, argued for the dismissal based on this procedural default. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21976/2024 R.G. proposto da: CASSA A NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA N. 11, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL (MRTMHL74A08Z110B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCCHETTI GIANLUCA (LCCGLC78S08H501V) -ricorrente- contro PARINI CARLO ALBERTO, PIAGGIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ASTI VIA ROERO, 43 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato TACCHINO STEFANO (TCCSFN68M01A479N) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.108/2024 depositata il 08/04/2024 Numero registro generale 21976/2024 Numero sezionale 546/2025 Numero di raccolta generale 17069/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 20/06/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 21976/2024 Numero sezionale 546/2025 Numero di raccolta generale 17069/2025 Data pubblicazione 25/06/2025