Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Perugia Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, SACIB S.R.L., had not requested a decision on the proposal submitted by the court, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27054/2022 R.G. proposto da : SACIB S.R.L., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG.RA CINZIA SANTINI, elettivamente domiciliato in PERUGIA VIA BARTOLO 10, presso lo studio dell’avvocato CAFORIO GIUSEPPE (CFRGPP65L05E471V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.45/2022 depositata il 22/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le