Cassation court allows INPS contribution claim against employer for unilateral work suspension without force majeure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Palermo Tribunal's rejection of a social security contribution claim. The employer had unilaterally suspended employment following the revocation of its accreditation, but the lower court failed to verify if this suspension was justified by an absolute impossibility of performance not attributable to the employer. The court ruled that unilateral suspension without such justification does not exempt the employer from paying contributions, as the employee retains the right to remuneration. Consequently, the contested decision was annulled and the case remanded for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 l. n. 153/1969; In cases of unilateral suspension of the employment relationship by the employer not justified by an absolute impossibility of performance not attributable to the employer, the contributory obligation remains in force and the employee retains the right to remuneration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31653-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrenti - contro CURATELA DEL FALLIMENTO DELLO IAL SICILIA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE Oggetto Contributi previdenziali R.G.N.31653/2019 Cron.
Rep. Ud.12/03/2025 MARIA PAPPALARDO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO LANDOLINA; -controricorrente – avverso il decreto n. cronologico 714/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, del 16/09/2019 R.G.N. 18397/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con decreto depositato il 16.9.2019, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di opposizione allo stato passivo, ha rigettato la domanda di insinuazione tempestiva nel fallimento dell’ente di formazione IAL Sicilia proposta dall’INPS per i contributi non pagati nel periodo in cui, a seguito della revoca dell’accreditamento da parte della Regione Siciliana, l’ente in bonis aveva unilateralmente sospeso i rapporti di lavoro con i propri dipendenti; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che il Fallimento IAL Sicilia ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256 e 1460 c.c. per non avere il Tribunale verificato se la revoca dell’accreditamento dipendesse o meno dal comportamento negligente ad esso imputabile che era stato evidenziato già nell’opposizione allo stato passivo, consistito nelle gravi e reiterate carenze e irregolarità nella gestione e rendicontazione dell’attività formativa; che il motivo è fondato; che questa Corte ha già chiarito che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale la cui ricorrenza egli ha l’onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, con la conseguenza che il dipendente illegittimamente sospeso non è nemmeno tenuto a provare d’aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, atteso che, per il solo fatto dell’illegittima sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, conserva il diritto alla retribuzione, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto (Cass. n. 37716 del 2022); che, in conseguenza dell’affermazione dell’anzidetto principio di diritto, è stato cassato altro decreto con cui il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’insinuazione al passivo del Fallimento IAL Sicilia del credito per retribuzioni vantato da una lavoratrice nel medesimo periodo in cui, a seguito della revoca dell’accreditamento da parte della Regione Siciliana, l’ente aveva unilateralmente sospeso i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, stigmatizzandosi che il Tribunale non avesse accertato che ci fosse, in capo al soggetto debitore della retribuzione, “assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all’adempimento della prestazione dovuta”, essendosi limitato a verificare l’esistenza della revoca allo svolgimento dell’attività formativa ma senza indagare sulla imputabilità o meno della stessa (così Cass. n. 37716 del 2022, cit., in motivazione); che, coerentemente con tali principi, va ritenuto che, in caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, che non sia giustificata dalla ricorrenza di un’assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all’adempimento della prestazione, l’obbligazione contributiva resta ferma, dovendo le retribuzioni spettanti al lavoratore considerarsi dovute ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, l. n. 153/1969; che, avendo il Tribunale rigettato l’insinuazione al passivo senza tuttavia accertare se l’impossibilità addotta dal Fallimento fosse o meno imputabile all’ente in bonis, il ricorso va accolto e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, che provv