Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17012/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding social security contributions and pension rights due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17012/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giuseppe Melfi's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying his pension benefits. Melfi argued that the lower court erred by not requiring INPS to contest documents proving his employment history, while INPS contended the claims were procedurally barred by prior judgments. The court ruled that the appeal was inadmissible because Melfi attempted to challenge the merits of a claim already deemed unadmissible by the lower courts, violating the principle of res judicata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 n. 4 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 13 l. 1338/1962: A cassation appeal is inadmissible if it attempts to challenge the merits of a claim that has already been declared unadmissible by the lower courts, as the appeal must specifically cite the reasons why the decision is erroneous.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural inadmissibility res judicata principle social security contributions pension rights claim cassation appeal rejection riesame della rendita AI istituto di previdenza diritti a pensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.c.
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e 118 att.
Art. 118 att. c.p.c.
Art. 2116 c.c.
Art. 1965 c.c.
Art. 2730 c.c.
Art. 420 c.p.c.
e all’art. 420 c.p.c., nonché violazione degli artt.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13, commi 4° e 5°, l. n. 1338/1962
e dell’art. 13, commi 4° e 5°, l. n. 1338/1962, per avere la Corte territoriale, rispettivamente:
Art. 366 n. 4 c.p.c.
Art. 214 c.p.c.
7784 del 2017), non anche i documenti asseritamente idonei a provarne la sussistenza, rispetto ai quali non c’è alcun onere di contestazione, ma eventualmente solo un onere di disconoscimento nei casi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proposizione –se del caso –di querela di falso ex art.
Art. 221 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1341 del 2024
sanziona con l’inammissibilità (così, da ult., Cass. n. 1341 del 2024); che il primo motivo è invece infondato, dovendo ribadirsiche il principio di non contestazione concerne i fatti che siano stati compiutamente allegati dalla parte attrice (cfr., fra le tante, Cass.
Cass. n. 7784 del 2017
Cass. nn. 18046 del 2014, 6606 e 12099 del 2016, 3306 del 2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27489-2019 proposto da: MELFI GIUSEPPE ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato MARCO IOZZIA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato – avverso la sentenza n. 1094/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2019 R.G.N. 1498/2016;

Oggetto Previdenza R.G.N.27489/2019 Cron. Rep. Ud.12/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 25.3.2019, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le domande di Giuseppe Rosario Melfi volte rispettivamente all’accertamento del diritto alla costituzione della riserva matematica utile per l’erogazione della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962, in considerazione dell’omissione contributiva perpetrata in suo danno nel periodo 1.1.1994-11.8.1995, nonché alla ricostituzione e regolarizzazione del periodo contributivo dal 1°.1.1999 al 31.12.2004, per il quale, a fronte del lavoro continuativamente prestato alle dipendenze di G.M.L. s.r.l. (1.1-31.12.1999) e Mollica Omero s.n.c. (1.1.2000-31.12.2004) risultavano ulteriori omissioni contributive; che avverso tale pronuncia Giuseppe Rosario Melfi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto, senza prima sollecitare il contraddittorio al riguardo, che i documenti prodotti in giudizio onde dimostrare la sussistenza dei rapporti di lavoro oggetto della domanda di regolarizzazione contributiva fossero privi di data certa e riguardassero altra posizione assicurativa, sebbene l’INPS, costituendosi in giudizio, nulla avesse eccepito in ordine alla loro efficacia probatoria; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2116 c.c., in relazione agli artt. 1965 e 2730 c.c. e all’art. 420 c.p.c., nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 13, commi 4° e 5°, l. n. 1338/1962, per avere la Corte territoriale, rispettivamente:

a) escluso il valore confessorio delle transazioni giudiziali con cui l’ex datore di lavoro aveva riconosciuto la natura subordinata della precorsa collaborazione;

b) omesso ogni valutazione dei prospetti paga prodotti in atti, peraltro già inviati all’INPS nella precorsa fase amministrativa;

c) omesso di considerare che la natura subordinata del rapporto per il quale era stata chiesta la costituzione della rendita vitalizia emergeva dal verbale di conciliazione prodotto in atti e che dalla produzione INPS si evinceva che l’azienda era cessata, con conseguente impossibilità di ottenere a suo carico la costituzione della riserva matematica utile ai fini della rendita vitalizia; che, con riguardo al secondomotivo di gravame , va premesso che, nel rigettare il gravame avverso la pronuncia di prime cure, i giudici territoriali hanno dato atto che l’odierno ricorrente non aveva censurato specificamente la statuizione di inammissibilità della domanda volta alla costituzione dellarendita vitalizia per non essere stata data prova dell’impossibilità di ottenerla dal datore di lavoro (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); che, ciò posto, la censura in esame appare manifestamente inammissibile, dal momento che, lungi dal criticare la statuizione ricognitiva dell’avvenuta formazione del giudicato interno in punto di inammissibilità della domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia, pretende di affermare dinanzi a questa Corte la sua fondatezza nel merito, che è ciò di cui i giudici territoriali, una volta acclarata la sussistenza del giudicato, non si sono punto occupati; che, sul punto, merita di essere ribadito che il motivo di ricorso per cassazione dev’essere costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea, di talché la mancata considerazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che l’art. 366 n. 4 c.p.c. sanziona con l’inammissibilità (così, da ult., Cass. n. 1341 del 2024); che il primo motivo è invece infondato, dovendo ribadirsiche il principio di non contestazione concerne i fatti che siano stati compiutamente allegati dalla parte attrice (cfr., fra le tante, Cass. n. 7784 del 2017), non anche i documenti asseritamente idonei a provarne la sussistenza, rispetto ai quali non c’è alcun onere di contestazione, ma eventualmente solo un onere di disconoscimento nei casi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proposizione –se del caso –di querela di falso ex art. 221 c.p.c., mentre la loro significatività o valenza probatoria può essere oggetto di discussione fra le parti in ogni momento, così come può essere autonomamente valutata dal giudice, senza che sul punto debba essere preventivamente sollecitato il contraddittorio (così Cass. nn. 18046 del 2014, 6606 e 12099 del 2016, 3306 del 2020); che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l’INPS compiuto alcuna attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,