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Ordinanza — n. 17011/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding social security contribution prescription interruption by email.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17011/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared both the main and subsequent appeals inadmissible regarding a dispute over social security contribution prescription. The plaintiff argued that an email sent in 2007 interrupted the prescription period, while the defendant INPS contested the scope of the relevant legislative provisions. The court ruled that the lower courts' assessment of the email's validity as an interruptive act constitutes a factual judgment normally excluded from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: The evaluation by the court of first instance regarding the suitability of an act to interrupt prescription is a factual judgment normally excluded from the scope of the cassation review.

Parole chiave

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social security contributions prescription interruption email communication cassation inadmissibility factual judgment review istituto di previdenza contributi di previdenza impagati rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 348-ter c.p.c.
conf.), qui nemmeno invocabile in considerazione della preclusione di cui all’art. 348- ter, ult.
Art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995
Art. 19, d.l. n. 4/2019, conv. con l. n. 26/2019
335/1995, è stato previsto dal successivo comma 10-bis (introdotto dall’art. 19, d.l.
d.lgs. n. 165/2001
2, d.lgs. n. 165/2001, non appare condivisibile in relazione alla genesi storica e alla ratiodella norma in esame (su cui v.
artt. 2935 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 207 del 1971
per tutte Cass. n. 207 del 1971 e innumerevoli succ.
Cass. n. 31060 del 2024
ult. Cass. n. 3473 del 2025
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 31930-2021 proposto da: CASA REGINA APOSTOLORUM DELLA PIA SOCIETÀ FIGLIE DI SAN PAOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ROSI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Oggetto Contributi previdenziali R.G.N.31930/2021 Cron.

Rep. Ud.12/03/2025 avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrente successivo – contro CASA REGINA APOSTOLORUM DELLA PIA SOCIETÀ FIGLIE DI SAN PAOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ROSI, che la rappresenta e difende; - c ontro rico rrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 3260/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/10/2021 R.G.N. 3982/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 1°.10.2021, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto dovuta la contribuzione pretesa dall’INPS (quale successore dell’INPDAP) nei confronti di Casa Regina Apostolorum della Pia Società Figlie di San Paolo per i mesi di febbraio e marzo 2003 e, in riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato prescritto il credito per contributi relativi al mese di gennaio 2003; che avverso tale pronuncia Casa Regina Apostolorum della Pia Società Figlie di San Paolo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che successivo ricorso per cassazione è stato proposto anche dall’INPS, che ha dedotto un motivo di censura, poi illustrato con memoria; che Casa Regina Apostolorum della Pia Società Figlie di San Paolo ha resistito con controricorso al ricorso successivo, eccependone preliminarmente l’inammissibilità per assoluta novità della questione proposta; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i tre motivi del ricorso principale, variamente prospettati sub speciedi omesso esame circa un fatto decisivo, violazione degli artt. 1334, 1335 e 2943 c.c. e nullità della sentenza per motivazione illogica e comunque apparente, Casa Regina Apostolorum della Pia Società Figlie di San Paolo si duole che i giudici territoriali abbiano ritenuto che il messaggio di posta elettronica del 3.1.2007 avesse valore interruttivo della prescrizione dei contributi dovuti per i mesi di febbraio e marzo 2003; che, con l’unico motivo del ricorso successivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 3, commi 9, 10 e 10-bis, l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto prescritto il credito per contributi relativi al mese di gennaio 2003, ancorché, per effetto dell’art. 3, comma 10-bis, cit., il termine dovesse ritenersi sospeso fino al 31.12.2022 per i contributi maturati al 31.12.2017; che i tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure proposte, e sonoinammissibili, pretendendo da questa Corte un riesame del giudizio di fatto in conseguenza del quale i giudici d’appello hanno ritenuto che il messaggio di posta elettronica inviato all’odierna ricorrente in data 3.1.2007 avesse validamente interrotto la prescrizione; che, al riguardo, è appena il caso di ricordare che la valutazione del giudice di merito circa l’idoneità di un atto ad interrompere validamente la prescrizione costituisce giudizio di fatto che è normalmente sottratto al sindacato di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. per tutte Cass. n. 207 del 1971 e innumerevoli succ. conf.), qui nemmeno invocabile in considerazione della preclusione di cui all’art. 348- ter, ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, avendo i giudici territoriali confermato sul punto la sentenza di primo grado; che, con riguardo all’unico motivo di censura di cui al ricorso successivo dell’INPS, va premesso che il differimento dell’efficacia della disciplina della prescrizione dei contributi dettata dall’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, è stato previsto dal successivo comma 10-bis (introdotto dall’art. 19, d.l. n. 4/2019, conv. con l. n. 26/2019) limitatamente “agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” che fanno capo alle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS “cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; che la diversa tesi propugnata dall’INPS, secondo cui il differimento dell’efficacia della disciplina della prescrizione riguarderebbe le contribuzioni afferenti alle gestioni ex INPDAP, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro obbligato a corrisponderle sia o meno una pubblica amministrazione ex art. 2, d.lgs. n. 165/2001, non appare condivisibile in relazione alla genesi storica e alla ratiodella norma in esame (su cui v.

Cass.n. 31060 del 2024); che sulla natura di pubblica amministrazione dell’odierna ricorrente principale la sentenza impugnata nulla dice; che, trattandosi di questione che involge indagini anche su profili di fatto, non può essere dedotta in questa sede di legittimità senza precisare come e quando essa sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito (così da ult. Cass. n. 3473 del 2025); che, pertanto, anche il ricorso successivo va dichiarato inammissibile; che le spese del giudizio di legittimità vanno senz’altro compensate, in ragione della soccombenza reciproca; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità di entrambi i ricorsi, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente successivo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi