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Ordinanza — n. 17009/2025 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment for lack of necessary co-litigants due to prior inheritance renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17009/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appeal judgment and remanded the case to the Court of Appeal of Bari for a new decision on the merits. The appellant argued that the lower court failed to integrate necessary co-litigants regarding inheritance renunciation, citing prior public acts and binding precedents. The court agreed that the existence of documented renunciations at the time of the integration order justified excluding those parties, thus overturning the dismissal of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The court must integrate necessary co-litigants only if no valid title to succeed exists at the time of the order; if prior public acts demonstrate renunciation, such integration is unnecessary and the exclusion is justified.

Parole chiave

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necessary co-litigants inheritance renunciation public act validity integration of contradiction litisconsorzio necessario contratto successorio rinuncia all'eredità petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 92 c.p.c.
la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale condannato essa appellata al rimborso delle spese.
art. 140 c.p
La notifica del ricorso avveniva collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della de cuius e si perfezionava per compiuta giacenza del plico presso l’ufficio postale, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
art. 307 c.p
d) la conseguenza di tale omessa integrazione del contraddittorio pur disposta dal Tribunale è quella dettata dall’art. 307 c.p.c., ossia l’estinzione del giudizio, in quanto il termine fissato per l’integrazione del contraddittorio è perentorio e quindi non può essere rinnovato né prorogato.
art. 92 c.p
la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17445/2019
Cass. n. 21227/2014
Cass. n. 7517/2011
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17399/2024r.g., proposto Shalamberidze Shorena, elett. dom.tain Via San Nicola de' Cesarini n. 3, Roma, presso avv. Gianvito Giannelli, rappresentatae difesadall’avv. Olstenio Checchia. ricorrente contro Romano Armando e Romano Giacinta. intimati avverso la sentenza della Corte d’Appello di Barin. 768/2024 pubblicata in data 31/05/2024, n.r.g. 655/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/04/2025dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.-Con ricorso al Tribunale di Bari, Shalamberidze Shorena esponeva di aver lavorato come collaboratrice domestica, livello C super CCNl lavoro domestico, dal 27/04/2000 al 29/06/2010 alle dipendenze del sig.

Loparco Quirico, in regime di non convivenza, prestando assistenza sia a lui che asua moglie Romano Rosaria, per un totale di 25 ore settimanali. Aggiungeva che dopo il decesso del Loparco, dal 30/06/2010 al 15/10/2015 avevea prestato OGGETTO: debito ereditario -eredi - litisconsorzio necessario - rinunzia di alcuni risultante da atto pubblico -rilevanza -necessità di integrazione del contraddittorio nei loro confronti -esclusione la medesima attività lavorativa alle dipendenze di Romano Rosaria in regime di convivenza. Deduceva di aver maturato crediti per differenze retributive relative ai due rapporti di lavoro, per i quali era rimasta debitrice la sig.ra Romano in qualità di erede per il primo rapporto, in proprio per il secondo.

Conveniva pertanto in giudizio gli eredi della sig.ra Romano –nel frattempo deceduta – per ottenere la loro condanna al pagamento della complessiva somma di euro 96.421,22. La notifica del ricorso avveniva collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della de cuius e si perfezionava per compiuta giacenza del plico presso l’ufficio postale, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa ai sensi dell’art. 140 c.p.c. La notifica del ricorso avveniva poi individualmente nei confronti di: - Romano Giacinta, sorella della de cuius Romano Rosaria; - Loparco Michele, fratello del precedente de cuius Loparco Quirico; - Morisco Beatrice, moglie di Romano Umberto, fratello premorto della de cuiusRomano Rosaria; - Romano Armando, quale discendente di Romano Umberto premorto alla de cuius Romano Rosaria e quindi succeduto a quest’ultima per rappresentazione. 2.- Costituitosi il contraddittorio, con sentenza definitiva parziale n. 101 del 14/01/2019 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Loparco Michele e di Morisco Beatrice, in quanto non rientrante fra i discendenti di Romano Umberto, fratello premorto de lla de cuius Romano Rosaria, e quindi non chiamata per rappresentazione all’eredità di quest’ultima.

Con coeva ordinanza del 14/01/2019 il Tribunale ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti di Romano Umberto, fratello premorto della de cuiusRomano Rosaria. 3.- Assunte le prove testimoniali ammesse, con sentenza definitiva il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava che fra la ricorrente e Loparco Quirico era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 27/04/2006 al 29/06/2010 con mansioni di collaboratrice domestica non convivente, inquadrabili nel livello C super CCNL lavoro domestico; che fra la ricorrente e Romano Rosaria era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 30/06/2010 al 15/10/2015 con mansioni di collaboratrice domestica convivente, inquadrabili nel livello C super CCNL lavoro domestico; condannava Romano Armando e Romano Giacinta, in qualità di eredi di Romano Rosaria, a pagare alla ricorrente ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria la somma di euro 97.597,22 per differenze retributive e per t.f.r. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto da Romano Armando, dichiarava estinto il giudizio di primo grado e condannava la lavoratrice a rimborsare all’appellante le spese di appello.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è fondato il primo motivo di appello, con cui Romano Armando aveva eccepito l’estinzione del giudizio di primo grado (ai sensi dell’art. 307 c.p.c.) per mancata ottemperanza all’ordine impartito dal Tribunale con ordinanza del 14/01/2019 di integrare il contraddittorio nei confronti di Romano Maria Elena e di Romano Francesca, quali sue germane ed ulteriori discendenti di Romano Umberto premorto alla de cuiusRomano Rosaria e quindi succedute a quest’ultima per rappresentazione;

b) infondata è l’eccezione dell’appellata di aver limitato l’integrazione del contraddittorio a Romano Armando, poiché le sorelle di quest’ultimo (ossia Romano Maria Elena e Romano Francesca) avevano rinunziato all’eredità del loro padre Romano Umberto, fratello premorto della de cuius Romano Rosaria e quindi non potevano succedere a questa per rappresentazione del padre premorto;

c) le chiamate all’eredità dovevano comunque essere evocate in giudizio, perché solo a loro spettava poi eccepire il difetto di legittimazione passiva per avere rinunziato all’eredità, eccezione di merito spendibile esclusivamente dai chiamati all’eredità, come insegna la Corte di Cassazione (Cass. n. 17445/2019);

d) la conseguenza di tale omessa integrazione del contraddittorio pur disposta dal Tribunale è quella dettata dall’art. 307 c.p.c., ossia l’estinzione del giudizio, in quanto il termine fissato per l’integrazione del contraddittorio è perentorio e quindi non può essere rinnovato né prorogato. 4.-Avverso tale sentenza Shalamberidze Shorena ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-Romano Armando e Romano Giacinta sono rimasti intimati. 6.-La ricorrente ha depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn.

3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 100, 102 e 307 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non integrato il contraddittorio e per avere omesso l’esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla rinunzia all’eredità paterna da parte delle sigg.re Romano Maria Elena e Romano Francesca mediante atto pubblico. Precisa che al momento dell’ordinanza che aveva impartito l’ordine di integrare il contraddittorio le predette sigg.re Romano non erano più chiamate all’eredità del padre, perché vi avevano già rinunziato con atto pubblico.

Il motivo è fondato. L’integrazione del contraddittorio nei confronti delle predette sarebbe stato del tutto inutile e superfluo, perché alla data dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio (14/01/2019) vi era già stata la loro rinunzia all’eredità del padre, avvenuta in data 06/12/2011 con dichiarazione resa dinanzi al Cancelliere del Tribunale di Bari –sez. dist. di Modugno. Si tratta di un atto pubblico che era stato ritualmente acquisito al giudizio in occasione della costituzione della sig.ra Morisco Beatrice (doc. 8 allegato alla memoria difensiva di quest’ultima di primo grado), poi dichiarata con sentenza parziale priva di legittimazione passiva perché “non discendente” del marito Romano Umberto premorto alla de cuiusRomano Rosaria e quindi soggetto che non poteva succedere a quest’ultima per rappresentazione perché non discendente di Romano Umberto.

L’integrazione del contraddittorio, se eseguita, avrebbe inesorabilmente esposto la ricorrente ad una condanna alle spese processuali, posto che alla data dell’ordinanza (14/01/2019) il documento rappresentativo di quella rinunzia all’eredità mediante atto pubblico era già acquisito al processo. D’altronde, come evidenzia la ricorrente, la sentenza di questa Corte n. 17445/2019 è stata del tutto travisata dai giudici d’appello, i quali hanno omesso di leggere quel passo della motivazione, in cui sono richiamati specifici precedenti secondo i quali “la parte che procede alla riassunzione, ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono, in tesi se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità” e “la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza –alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.)” (Cass. n. 21227/2014;

Cass. n. 7517/2011). Alla luce di tali principi di diritto, confermati e non smentiti da questa Corte nella sentenza erroneamente citata dai giudici d’appello, la ricorrente in primo grado alla data dell’ordinanza con cui veniva disposta l’integrazione del contraddittorio disponeva di un preciso riscontro documentale relativo alla rinunzia all’eredità dichiarata con atto pubblico dalle sigg.re Romano Maria Elena e Romano Francesca, sicché la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di queste ultime è pienamente giustificata dal fatto che, in quel momento,non erano (più) litisconsorti necessari.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale condannato essa appellata al rimborso delle spese. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, che determina de iure anche la caducazione del capo di condanna al rimborso delle spese processuali di appello, le quali dovranno essere nuovamente regolate all’esito della decisione di merito in sede di rinvio.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisione del merito del gravame,