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Ordinanza Interlocutoria — n. 16986/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for new hearing on CONFAPI collective agreement interpretation regarding automatic severance pay.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16986/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by ordering a remand to the lower court for a new public hearing. Leonardi, a former CONFAPI director, argued he was entitled to eight months of automatic severance pay under the collective agreement, while Biochimica Spa contested this claim. The court ruled that the appeal raised novel questions requiring a new hearing to establish the correct legal interpretation of the collective agreement.

Regesto Legislator

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Art. 19 CCNL Dirigenti CONFAPI; The Court of Cassation must remand a case to the lower court for a new public hearing when the appeal raises novel questions of law regarding the interpretation of a collective agreement.

Parole chiave

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CONFAPI collective agreement automatic severance pay director dismissal novel legal questions remand for new hearing indennità supplementare automatica interpretazione contratto collettivo indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 19 CCNL Dirigenti CONFAPI
pari ad euro 5.215,88, nonché dell’indennità supplementare “automatica” di otto mensilità pari ad euro 70.389,70 prevista dall’art. 19 cit.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11612/2020r.g., proposto Leonardi Renzo, elett. dom.to in Via Antonio Chinotto n. 1, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiTommaso Tommesani e Stefano Minucci. ricorrente contro Biochimica spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via Publio Elio n. 13/A, Roma, presso avv. Giuseppe Cassia, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Macrì. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bolognan. 911/2019 pubblicata in data 20/11/2019, n.r.g. 785/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/04/2025e poi del giorno 17/06/2025 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello; RILEVATO CHE 1.-Renzo Leonardi era stato dipendente di Biochimica spa come dirigente fino al 14/04/2016, quando la sua posizione era stata soppressa ed egli era stato licenziato. Deduceva di aver ricevuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso quattro mensilità invece delle otto spettantegli ai sensi dell’art. 19 CCNL OGGETTO: dirigente - licenziamento per ragioni oggettive - indennità supplementare - CCNL CONFAPI - disciplina dirigenti CONFAPIe di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di indennità supplementare “automatica”.

Adìva il Tribunale di Bologna per ottenere l’accertamento del suo diritto a otto mensilità a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la condanna di Biochimica spa al pagamento sia delle quattro mensilità non pagate (euro 38.723,05), sia della loro incidenza sul t.f.r. pari ad euro 5.215,88, nonché dell’indennità supplementare “automatica” di otto mensilità pari ad euro 70.389,70 prevista dall’art. 19 cit. 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava le domande. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Leonardi. 4.- Avverso tale sentenza Leonardi Renzo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 5.-Biochimica spa ha resistito con controricorso. 6.-Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE Il ricorso pone questioni nuove e la cui soluzione ha valenza nomofilattica in relazione all’interpretazione del CCNL dirigenti CONFAPIcon riguardo alle indennità spettanti al dirigente licenziato per ragioni oggettive, sicché va disposto il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in