Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence on proposal for case settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for case settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing commercial doctors, challenged a lower court judgment against the National Pension Fund, while the respondent argued for immediate termination of proceedings. The court ruled that silence on the settlement proposal constitutes a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25216/2024 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in Roma Via Po 25/b, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO (PSSRRT48D30H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) -ricorrente- contro BAUDO FEDERICO, elettivamente domiciliato in RIMINI CORSO D'AUGUSTO 134, presso lo studio dell’avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO (GRTGFR74R24H294W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.546/2024 depositata il 13/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 25216/2024 Numero sezionale 544/2025 Numero di raccolta generale 16959/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avuto riguardo alla data di deposito del controricorso che lo rende tardivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 22/06/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 25216/2024 Numero sezionale 544/2025 Numero di raccolta generale 16959/2025 Data pubblicazione 24/06/2025