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Ordinanza — n. 16947/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employees' claim for service bonus restitution due to statute of limitations expiration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16947/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by public employees against a lower court ruling that dismissed their claim for the return of withheld service bonuses. The employees argued that the statute of limitations had not expired because the municipality's correspondence with INPS constituted an interruption of the limitation period. The court held that such correspondence did not interrupt the limitation period for the employees' independent rights and that the lower court correctly applied the law regarding the non-recognition of another's right as an interruptive act.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; Art. 37 r.d. 3239/1928: The recognition of another's right does not interrupt the statute of limitations unless it manifests a specific intent to acknowledge the debt, and the lower court's assessment of this factual element is not subject to cassation review.

Parole chiave

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statute of limitations interruption of prescription recognition of another's right public service bonus restitution of funds statutory interpretation civil procedure rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 37 r.d. 3239/1928
violazione e falsa applicazione dell’art. 37 r.d. 3239/1928 e dell’art.
Art. 2033 c.c.
3239/1928 e dell’art. 2033 c.c. in ordine al rigetto dell’azione di restituzione di somme indebitamente versate dal Comune di Guarcino all’INPS (già INADEL) relativamente all’indennità di fine servizio ex D.L.C.P.S.
Art. 2944 cod. civ.
Si consideri, infine, che ilriconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
P.Q.M rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
art. 2033 c.c
3239/1928 e dell’art. 2033 c.c.
art. 2944 cod. civ
Si consideri, infine, che ilriconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/09/2007, n. 18904
Cass. 29/04/2003, n. 6651
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3345-2021 proposto da: CANDIDORI BENEDETTO, DE ANGELIS GIUSEPPE, MIZZONI MARIO, SARANDREA LAURA, TIROCCHI FRANCESCO, VERDECCHIA EGIDIA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato GIORGIO DE SANTIS; -ricorrenti - contro COMUNE DI GUARCINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CIULLO; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 1854/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2020 R.G.N. 1123/2017; Oggetto PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.3345/2021 Ud.22/05/2025CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Fatti di causa:

1. Con ricorsodepositato innanzi al Tribunale di Frosinone in funzione di Giudice del lavoro i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il Comune di Guarcino e l’INPS ed esponevano di essere stati assunti dal Comune di Guarcino con contratti a tempo determinato di cui alla legge 285/1977; di avere chiesto la liquidazione della indennità di premio servizio al Comunedi Guarcino; che il Comune negli anni aveva versato le somme in questione all’INADEL, poi confluito nell’INPDAP e infine nell’INPS; che, chiarito l’errore costituito dal versamento, le somme non erano mai state restituite ai ricorrenti ma erano indebitamente trattenute dagli Enti convenuti.

I ricorrenti chiedevano, allora, accertarsi il proprio diritto all’indennità di fine rapporto ovvero il proprio diritto al rimborso delle somme indebitamente trattenute dall’INPS e condannarsi gli Enti resistenti separatamente o in solido alla restituzione delle somme. Il Comune di Guarcino e l’INPS si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Frosinone rigettava la domanda.

2. I ricorrenti proponevano appello. Il Comune di Guarcino e l’INPS si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 1854/2020 depositata il 05/10/2020 la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, rigettava l’appello.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Benedetto Candidori, Giuseppe De Angelis, Mario Mizzoni, Laura Sarandrea, Francesco Tirocchi, Egidia Verdecchia con due motivi. Il Comune di Guarcino si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’INPS è rimasto intimato.

4. La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1, c.p.c..

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Ragioni della decisione:

1. Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 37 r.d. 3239/1928 e dell’art. 2033 c.c. in ordine al rigetto dell’azione di restituzione di somme indebitamente versate dal Comune di Guarcino all’INPS (già INADEL) relativamente all’indennità di fine servizio ex D.L.C.P.S. 04/04/1947, n. 2017 e D.L.C.P.S. 05/02/1948, 61. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe meritevole di riforma nella parte in cui, nel negare la legittimazione attiva dei ricorrenti ad una domanda, e aduna pronuncia, restitutoria sulla base dell’art. 2033 c.c. sul presupposto che i lavoratori mai sarebbero entrati in possesso delle somme in questione perché versate, erroneamente, dal Comune di Guarcino all’INPS, avrebbe trascurato il disposto dell’art. 37 r.d. 3239/1928 che legittima la pronuncia restitutoria richiesta. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La parte ricorrente invoca il disposto dell’ art. 37 r.d. 3239/1928 che recita:«Art.

37. L'erronea riscossione, da parte dell'Istituto, di contributi per categorie di personale o per singoli impiegati non tenuti alla iscrizione non può far sorgere diritto alcuno ai benefici di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, numero 1605, per il solo fatto dell'avvenuta trattenuta del contributo stesso da parte dell'Ente e conseguente versamento all'Istituto. In tal caso, accertata l'erronea iscrizione, verranno restituiti integralmente all'iscritto o agli aventi diritto i contributi erroneamente incassati».Si tratta, tuttavia, di una disposizione inapplicabile alla fattispecie ed evidentemente riferita ad altre ipotesi, pertanto ad avviso del Collegio la sentenza impugnata non merita censura sotto questo profilo. 1.2.

La Corte di Appello ha esattamente escluso la legittimazione passiva dell’INPS con riguardo all’azione spiegata dai ricorrentiperché legittimato passivo all’azione di ripetizione dell’indebito, trattandosi di azione personale, è solo l’accipiens e in questo caso il Comune di Guarcino e non l’Istituto. 1.3. Tale conclusione è, peraltro, suffragata dal costante orientamento di questa Corte: in ipotesi diindebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alle quota predetta, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebitatrattenuta può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa (Cass. 11/01/2006, n. 239).

Ed ancora: rispetto all’azione diripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell’art. 2033 c.c. (Cass.07/12/2016,n. 25170 ) . Nel medesimo senso: i n tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro è direttamente obbligato, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, verso l'enteprevidenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante "ex lege”.

Ne consegue che, in ipotesi diindebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alle quota predetta(Cass.29/01/2018,n. 2135 ) .

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, n. 5, c.c., 1310 c.c., 2944 c.c. e 2935 c.c., in ordine al capo dellasentenza nel quale la Corte di Appello ha ritenuto inutilmente decorso il termine diprescrizione circa la liquidazione, in favore dei ricorrenti, dell’indennità di premio servizio dovuta ai sensi D.L.C.P.S. 04/04/1947, n. 2017 e D.L.C.P.S. 05/02/1948, 61. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata avrebbe errato nell’individuare la decorrenza del termine di prescrizione prima del 1998 e cioè prima che l’errore di devoluzione delle somme fosse riconosciuto e manifesto e avrebbe ulteriormente errato nel non ravvisare la sussistenza dei successivi atti idonei a interrompere la prescrizione costituiti dalle missive del Comune di Guarcino all’INPS e dagli atti di riconoscimento del debito riferibili all’INPS. 2.1.

Il secondo motivo è infondato. Non erra la Corte di Appello quando afferma che il diritto dei ricorrenti alla indennità è natoal momento della cessazione del rapporto di lavoro e che la coeva sentenza della Corte costituzionale valeva a fugare qualsiasi incertezza circa la spettanza del diritto. La sentenza impugnata non merita censura nella parte in cui esclude che la prescrizione fosse decorrente solo dal 1998 e dalle missive nelle quali il Comune, avvedutosi dell’errore, ha chiesto all’INPS conto delle somme versate. Si tratta di un elemento successivo, relativo al rapporto tra il Comune e l’INPS e niente affatto decisivo per consentire ai ricorrenti l’esercizio dei loro, autonomi, diritti. 2.2.

La Corte territoriale va esente da censure anche nella parte in cui esclude che le missive del Comune di Guarcino all’INPS possano fungere da interruzione prescrizione per conto dei lavoratori e tanto perché il Comune di Guarcino non esercitava il diritto dei ricorrenti ma una pretesa propria ed autonoma. 2.3. Né vale sostenere che le missive dell’INPS al Comune di Guarcino possano valere qualericonoscimento del debito nei confronti dei ricorrenti, atteso che riguardavano diverso rapporto e non sussisteva alcun rapporto di debito dell’Istituto nei confronti dei ricorrenti. 2.4.

Si consideri, infine, che ilriconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza deldebito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata algiudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione. (Cass. 07/09/2007,n. 18904 del 07/09/2007).

Ed ancora: ilriconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza deldebito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata algiudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione (Cass.29/04/2003,n. 6651 ) .

3. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.

4. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della novità della questione. P.Q.M rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev