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Ordinanza Interlocutoria — n. 16838/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to examine applicable collective agreement for transferred public sector workers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16838/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case for a new hearing to clarify the applicable collective bargaining agreement for workers transferred to the ARIF entity. The appellant argued that a private-sector contract should apply, while the respondent contended a public-sector framework governs the relationship. The court determined that the specific legal regime for this personnel category had not been fully examined in prior proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; The Court must remand a case when the applicable collective agreement for transferred public sector personnel remains unclear and requires further examination in the adversarial proceedings.

Parole chiave

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remand for new hearing public sector transfer collective bargaining agreement indeterminate term contract applicable law determination indennità giornaliera di transizione trasferimento di diritti a pensione attività lucrativa all'età pensionabile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Con il primo m otivo si deduce , in relazione all’art. 360 , primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 12, commi 2 lett. a) e 3, della L.R. Puglia n. 3 del 2010
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 2 lett.
Art. 2112 c.c.
Puglia, dell’art. 2112 c.c., dell’art.
Art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
3 c.p.c., la violazione dell’art. 117, secondo comma , lett.
d.lgs. n. 165 del 2001
1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e la falsa applicazione dell’art.
art. 2112 c.c
Puglia, dell’art. 2112 c.c., dell’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19812/2022 R.G. proposto da : Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali -ARIF Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Valeria Campobasso, con domicilio digitale legale -ricorrente- contro Capotorto Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. Davide Frigione, con domicilio digitale legale -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 190/2022 depositata il 18/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere Ileana Fedele.

FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame proposto dall’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali-ARIF Puglia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da Francesco Capotorto per ottenere la condanna dell’ente al pagamento degli scatti di anzianità maturati nel periodo dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2013 in virtù dell’art. 53 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.

2. In sintesi, la Corte territoriale, premesso che Francesco Capotorto era transitato all’ARIF ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a),L.R. Puglia n. 3 del 2010 in qualità di assunto con contratto a tempo indeterminato presso la Regione Puglia , ha ritenuto che lo stesso conservasse i diritti maturati presso la cedente, ai sensi dell’art. 67 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti applicato dalla Regione, tanto più che il lavoratore non aveva esercitato il diritto di opzione per chiedere l’applicazione del CCNL previsto per l’ARIF.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’ARIF Puglia articolando quattro motivi, cui resiste Francesco Capotorto con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo m otivo si deduce , in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla posizione di operaio a tempo indeterminato “fuori ruolo” di Francesco Capotorto all’interno del personale della Regione Puglia da trasferire alle dipendenze dell’ARIF, elemento erroneamente considerato dalla Corte d’appello, che aveva, invece , ritenuto che il Capotorto fosse stato assunto in ruolo.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 2 lett.

a) e 3, della L.R. Puglia, dell’art. 2112 c.c., dell’art. 31 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 e dell’art. 53 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Si assume che la Corte d’Appello abbia erratonel ritenere applicabile alla fattispecie odierna l’art. 53 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti invocato dal lavoratore, in quanto il diritto a percepire gli scatti di anzianità non è previsto dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria, che, nella prospettazione dell’ente ricorrente, sarebbeapplicabile al caso di specie a seguito del trasferimento , ai sensi dell’art. 2112 c.c. In ogni caso, sievidenzia che i commi 2 e 3 dell’art. 12 della L.R. n. 3 del 2010 individuano due discipline differenziate circa lo status giuridico e contrattuale delpersonale transitato all’ARIF, da un lato quella privatistica del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali e idraulico-agraria, e dall’altro quella pubblicistica propria del CCNL “funzioni locali”, mentre la sentenza impugnata avrebbe applicato, dopo la transizione in ARIF, un tertium genus ovvero il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, sempre di matrice privatistica.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 117, secondo comma , lett. l), Cost., nonché la violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e la falsa applicazione dell’art. 53 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, in ragione della natura di ente pubblico economico dell’ARIF, cui non potrebbe trovare applicazione un CCNL privatistico.

4. Con il quarto motivo si deduce, sempre in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40 - bis del d.lgs.n. 165 del 2001 , nonché la v iolazione e falsa applicazione dell’art.31 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7dicembre 2010 e dell’art. 53 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, sull’assunto che la natura pubblicistica del rapporto non consentadi applicare l’invocato istituto degli scatti di anzianità, perché previsto da una contrattazione di secondo livello privatistica.

5. In relazione alle questioni sottese alle censure sollevate, con particolare riferimento al secondo motivo,il Collegio ravvisa la necessità di approfondire nel contraddittorio delle parti la disciplina applicabile al personale a tempo indeterminato transitato in ARIF che non abbia formulato l’opzione, ai sensi del comma 5 dell’art. 12 della L.R. n. 3 del 2010 , questione non esaminata espressamente, negli anzidetti termini, nelle precedenti decisioni di questa Corte, che pur ha affrontato la tematica sotto diversi profili.

6. E’ opportuno che l’esame delle questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni con peculiare rilievo in diritto. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica