Cassation court dismisses appeal where appellant's legal arguments rely on factual reconstructions absent from the lower court's findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Gianni Capparella's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying him additional compensation for acting as a works director. Capparella argued that the role was legally distinct and entitled him to extra pay, but the lower court found he only performed duties within his existing supervisor qualifications. The court dismissed the appeal because Capparella's claims depended on a factual reconstruction regarding the delegation of high surveillance duties that contradicted the established record, which the appellate court had already clarified. Consequently, the court ruled that these arguments constituted an error in fact-finding rather than a legal violation, falling outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis.1 c.p.c.: The allegation of erroneous fact-finding by the lower court regarding the concrete factual scenario does not constitute a violation of law subject to cassation review, as it pertains to the typical evaluation of the judge of merit rather than the correct interpretation of the norm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12908-2020 proposto da: CAPPARELLA GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 113, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO PANETTA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ITALFERR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4062/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2020 R.G.N. 444/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Oggetto Rapporto lavoro privato R.G.N. 1 2908 /2020 Cron. Rep. Ud.19/03/2025 Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di Gianni Capparella, dipendente di Italferr spa con la qualifica di Quadro I e mansioni di supervisore lavori tecnologici, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda diretta ad ottenere il compenso ulteriore per aver svolto l’incarico di direttore di lavori per le tecnologie per la tratta AV/AC Roma Napoli.
2. Avverso la sentenza Gianni Capparella ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Italferr spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. Si impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto essersi formato il giudicato interno sulla statuizione del tribunale che, richiamate le declaratorie contrattuali e le mansioni proprie del supervisore lavori tecnologico, ha ritenuto che al Capparella poteva essere affidato l’incarico di direttore dei lavori per conto del committente, ai sensi dell’art. 17 delle Condizioni generali di contratto, con conseguente omessa pronuncia sul diritto al compenso dell’attuale ricorrente.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 123 del D.P.R. 554 del 1999 e succ. mod. e dell’art. 7, d.lgs. 165 del 2001. Il ricorrente premette che il direttore dei lavori, terzo rispetto all’amministrazione committente e al soggetto appaltatore, è figura indefettibile negli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 123 d.P.R. 554 del 1999; che le amministrazioni appaltanti possono fare ricorso, per l’espletamento delle funzioni di direttore di lavori, a risorse interne, così avvantaggiandosi del costo ridotto; assume che Italferr, nella diposizione organizzativa del 9.11.2004, si riferisse al ruolo del direttore dei lavori quale figura terza operante nell’interesse del committente, nella specie rappresentato dalla stessa Italferr in quanto delegata dalla committente TAV, e dunque quale committente nello svolgimento dell’alta sorveglianza sulla commessa, in riferimento alla quale il Capparella, nella veste di dipendente, svolgeva il compito di supervisore dei lavori; che quella di direttore dei lavori era una funzione esterna alla società Italferr e che questa ben poteva affidare a liberi professionisti oppure a propri dipendenti in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge; che in tal senso depone il contratto collettivo aziendale del 20 luglio 2012, art. 36.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 90, 91 e 92, comma 5, d.lgs. 163 del 2006 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’incentivo previsto dal citato art. 92 riguardasse l’ambito della progettazione e non quello della direzione dei lavori.
4. Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 206 e 210, d.lgs. 163 del 2006 per avere la Corte d’appello errato nel considerare tali previsioni ostative all’applicabilità dell’art. 92 a Italferr, in relazione al tipo di attività dalla medesima svolta.
5. Con il quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonché omessa pronuncia su un fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si censura la decisione d’appello nella parte in cui ha ritenuto Italferr società controllata da TAV spa, con conseguente applicazione dell’art. 91 del d.lgs. 163 del 2006.
6. Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. dell’art. 92, comma 5, del d.lgs. 163 del 2006 nonché dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito subordinato l’applicazione del citato art. 92 all’adozione di un regolamento interno.
7. Con il settimo motivo di ricorso si addebita alla sentenza la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande formulate in via subordinata e dirette ad ottenere la corresponsione del compenso ai sensi dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2041 c.c.
8. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logica, sono inammissibili per più profili. Anzitutto, i motivi di ricorso denunciano plurime violazioni di legge facendo riferimento ad atti e documenti di cui non vi è cenno nella sentenza d’appello nonché a fatti e circostanze che non risultano oggetto di specifico accertamento nei gradi di merito e sollecitano, in base a tali atti e documenti, una inammissibile revisione del procedimento decisorio. La Corte d’appello ha accertato in fatto, in base al materiale istruttorio raccolto, che “il contratto di appalto … inerente la progettazione esecutiva e la realizzazione della tratta di linea ferroviaria AV/AC Roma Napoli non è stato stipulato dalla TAV con Italferr.
A quest’ultima è stata affidata, con accordo del 2000, la sola direzione dei lavori” (sentenza, p. 9, primo cpv.). Inoltre, che il Capparella, quale dipendente di Italferr, ha svolto i compiti di supervisore dei lavori tecnici e di direttore dei lavori, entrambi rientranti nella sua qualifica di appartenenza. Ha ritenuto che tali compiti non fossero suscettibili di remunerazione ulteriore in base al principio cardine di onnicomprensività della retribuzione nel pubblico impiego, non derogato da specifiche previsioni normative. Il ricorrente censura questa statuizione sul presupposto fattuale secondo cui Italferr fosse stata “incaricata per delega dalla committente TAV spa, e quindi nella stessa posizione di committente, dell’alta sorveglianza sull’esecuzione della commessa” (ricorso p.
6) e, in ragione di ciò, non potesse essa stessa svolgere le funzioni di direttore dei lavori ma unicamente selezionare il soggetto cui affidare questo ruolo, attingendo a liberi professionisti oppure a propri dipendenti. Questi ultimi, ove selezionati, avrebbero svolto una funzione esterna rispetto alla propria società datoriale. Tale prospettazione di parte ricorrente poggia su una ricostruzione in fatto che è diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata. Il ricorrente postula una regolazione dei rapporti tra TAV e Italferr che fa perno sulla delega dalla prima alla seconda dell’alta sorveglianza sulla commessa oppure dell’alta sorveglianza sulla progettazione ed esecuzione dei lavori (ricorso, p. 6 prima alinea), che non trova riscontro alcuno nella decisione d’appello. Questa ha accertato unicamente l’esistenza di un accordo in forza del quale TAV ha affidato a Italferr la direzione dei lavori, per conto e nell’interesse di TAV e in sostituzione di questa e che il Capparella ha svolto null’altro che le mansioni rientranti nella sua qualifica.
9. Da ciò consegue che tutte le violazioni di legge denunciate, così come l’assunto di inammissibilità giuridica del ruolo di direttore dei lavori affidato al dipendente come tale e non quale soggetto esterno e terzo, si rivelano inammissibili in quanto formulate su presupposti fattuali diversi da quelli oggetto di accertamento. Come più volte affermato da questa Corte, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità; il discrimine tra la violazione o falsa applicazione di norme e l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v.
Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016). Le considerazioni svolte privano di rilievo anche il primo motivo di ricorso, sull’errata affermazione di giudicato interno in ordine alla sussumibilità dell’incarico di direttore dei lavori per conto del committente nel profilo di inquadramento del Capparella, e il quinto motivo con cui è dedotta la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. Né vi è spazio per dire integrata la violazione dell’art.112 c.p.c. oggetto dell’ultimo motivo, avendo la Corte espressamente pronunciato sulla inconfigurabilità di una violazione degli artt. 36 Cost. e 2041 c.c. (sentenza, p. 10 e 11).
10. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
11. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulterior