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Ordinanza — n. 16834/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's withdrawal, extinguishing the labor dispute judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16834/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the labor appeal extinguished after the appellant formally withdrew the case. Roberto Iorno submitted a withdrawal act which was accepted by the respondent, Eleonora Scida, terminating the proceedings. Consequently, the court ruled that no further procedural steps or costs were necessary under the relevant civil procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal accepted by the opposing party extinguishes the judgment without requiring a formal ruling on admissibility or costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings labor dispute civil procedure code reciprocal acceptance retribuzione del lavoro indennità maggiorata compensazione della differenza

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Roberto Iorno ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente; sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.
perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 390 cod. proc. civ
Roberto Iorno ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente; sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
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PDFBox: AULA 'A' 1449 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente - Dott. CARLA PONTERIO - Rel. Consigliera - Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - Dott. VITTORIA AMIRANTE - Consigliera - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12736-2020 proposto da: IORNO ROBERTO, titolare della Ditta individuale "Non solo Magre", elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA RIZZOTTO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO SIRIANNI; - ricorrente - contro SCIDA ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI VRENNA, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO IANNICE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1530/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/02/2020 R.G.N. 1452/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.

Oggetto Estinzione del giudizio R.G.N. 12736/2020 Cron. Rep. Ud. 19/03/2025 Numero registro generale 12736/2020 Numero sezionale 1449/2025 Numero di raccolta generale 16834/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 Rilevato che 1. la Corte di appello di Catanzaro ha accolto l’appello di Eleonora Scida e, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato Roberto Iorno a corrisponderle la somma di euro 50.777,36 a titolo di differenze retributive, oltre accessori; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Roberto Iorno con tre motivi.

Eleonora Scida ha resistito con controricorso; il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

1. Roberto Iorno ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente; sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;

3. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso nell’adunanza camera del 19 marzo 2025 Numero registro generale 12736/2020 Numero sezionale 1449/2025 Numero di raccolta generale 16834/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 La Presidente Margherita Maria Leone Numero registro generale 12736/2020 Numero sezionale 1449/2025 Numero di raccolta generale 16834/2025 Data pubblicazione 23/06/2025