Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to substantiate interpretation violation beyond mere counter-argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate how the lower court deviated from statutory interpretation rules. The appellant argued that a fixed contract term implied a right to terminate at will, while the lower court found no evidence of such intent. The court ruled that mere opposition to the lower court's interpretation is insufficient; the appellant must explicitly detail the specific legal errors and logical flaws in the reasoning process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362 ss. c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal for cassation is inadmissible if the complaint against the interpretation of a contract clause is limited to a mere counter-argument without specifying how the lower court deviated from the legal canons of interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19760-2024 proposto da: SIDERPALI S.R.L. già MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio degli avvocati ITALICO PERLINI, GAETANO CAPPUCCI, MATTEO MARIA PERLINI, LUISA CELANI che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro DE SANTIS LAMBERTO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato ENRICO ZANI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto Interpretazione clausola contrattuale – ricorso per cassazione – limiti R.G.N. 19760 /20 2 4 Cron.
Rep. Ud.19/03/2025 avverso la sentenza n. 255/2024 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 641/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Torino, in riforma di sentenza del Tribunale di Alessandria, ha condannato la società MITAS al pagamento della somma di € 17.566, 65, oltre accessori, in favore di Lamberto De Santis, a titolo di compenso non percepito in forza di contratto di consulenza e assistenza tecnico-commerciale con scadenza 30.6.2022, risolto anticipatamente dalla società con lettera 30.3.2022 per asserito venir meno del requisito di carattere fiduciario alla base dell’incarico;
2. a fondamento della propria decisione, la Corte di Torino, interpretando il contratto inter partes con durata predeterminata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, se le parti hanno assegnato un termine al contratto, è possibile un recesso anticipato solo per giusta causa, con diritto del prestatore al risarcimento del danno in casodi sua insussistenza, ferma restando la necessità di verifica se l’apposizione del termine abbia il mero significato di durata massima della pattuizione,ovvero per contro significhi rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso prima dello spirare del termine, individuata, nel caso di specie, una volontà comune delle parti di rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso se non per giusta causa, ha ritenuto mancante la prova dell’asserita condotta illecita del collaboratore posta alla base del recesso anticipato, giudicato pertanto illegittimo;
3. avverso la predetta sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato a unico articolato motivo, cui resiste controparte con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1. la società ricorrente deduce v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. e 2237 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato, in accoglimento del secondo motivo di appello, che,avendo le parti indicato un termine finale per il rapporto di collaborazione, con ciò avessero inteso escludere la facoltà del committente di recedere ad nutum prima della scadenza contrattuale;
2. il motivo è inammissibile;
3. la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, posto che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità; posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (v.
Cass. n. 14270/2024, n. 33425/2022, n. 9461/2021, n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006);
4. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza; alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue altresì il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello