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Ordinanza — n. 16799/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against debt liability of heirs for business debts under Article 2112 Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16799/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Clarici sisters against a second-instance judgment holding them jointly liable for a worker's unpaid wages. The court found that the lower court correctly applied Article 2112 of the Civil Code, establishing joint liability for all heirs who succeeded to the management of the deceased father's business, regardless of the formal transfer method. Consequently, the appeal was dismissed, and the sisters were ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 2112 c.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.; Art. 752 c.c.; Art. 754 c.c.: Heirs who succeed to the management of a deceased's business are jointly liable for all debts incurred by the predecessor, even if the transfer occurred through inheritance.

Parole chiave

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joint liability heirs business debt succession Article 2112 Civil Code factual company heir joint responsibility indennizzo pecuniario branca d'attività con diritto all'indennità pagamento continuato del salario

Disposizioni normative citate

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Art. 2112 c.c.
17418/05), cui va data continuità, si applica l’art. 2112 c.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte d’appello accolto la domanda di condanna proposta da Ferdinando, sebbene in primo grado egli avesse chiesto solo l’accertamento dell’obbligo degli altri coeredi.
Art. 752 c.c.
Art. 754 c.c.
articolo 2909 c.c
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2909 c.c.
articolo 112 c.p
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la corte territoriale pronunciato verso i singoli sebbene la domanda fosse verso “gli eredi di Clarici Manes e/o Ferdinando”.
art. 345 c.p
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte d’appello accolto la domanda di condanna proposta da Ferdinando, sebbene in primo grado egli avesse chiesto solo l’accertamento dell’obbligo degli altri coeredi.
art. 2112 c.c
17418/05), cui va data continuità, si applica l’art. 2112 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28381/05
Cass. n. 17418/05
28381/05; Cass. n. 17418/05), cui va data continuità, si applica l’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30583/2020 R.G. proposto da CLARICI GABRIELLA, CLARICI GIANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. NICOTERA 24, presso lo studio dell’avvocato NOBILONI ALESSANDRO (NBLLSN56T15D773M) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORUCCI ROBERTO (FRCRRT66D26G618J) -ricorrente- contro CLARICI FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ULPIANO, 47, presso lo studio dell’avvocato DI CANDILO PAOLO (DCNPLA73T01H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato MARCUCCI MASSIMO (MRCMSM62S20I921J) -controricorrente- nonchè contro DI PERNA LIBERA ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI BOCCHERINI 3 -SC 2, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS FEDERICO (DNGFRC64P10H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELETTI VALENTINO (NGLVNT64L08F935S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 163/2020 depositata il 21/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 21.10.20 la corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Spoleto del 18.1.18, ha condannato i signori Clarici in solido al pagamento di euro 232.548 in favore della lavoratrice indicata in epigrafe, sulla base dell’istruttoria espletata e della consulenza disposta all’esito. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto provata la subordinazione della lavoratrice in relazione a un rapporto decennale con orario pieno, ha ritenuto i Clarici eredi dell’attività sulla base di alcuni indici sintomatici (protrazione per anni dell’attività dopo la morte del padre, pretese alla distribuzione degli utili dell’impresa da parte di singoli eredi, situazione di apparenza circa la sussistenza di una società di fatto tra gli eredi con legittimo affidamento della lavoratrice, intestazione delle buste paga alla “ditta eredi di Clarici Manes”, iscrizione di tale ditta all’anagrafe tributaria, indicazione di Clarici Ferdinando quale legale rappresentante della ditta eredi summenzionata).

Avverso tale sentenza ricorrono Clerici Gabriella e Clerici Gianna per quattro motivi, cui resistono con controricorso sia la lavoratrice sia Clarici Ferdinando. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato il giudicato formatosi per mancata impugnazione dell’accertamento di primo grado dell’inesistenza della società di fatto tra eredi, capo appellato solo da Ferdinando (con domanda peraltro inammissibile di condanna a favore di terzo).

In effetti, la sentenza di primo grado aveva ritenuto parte del rapporto il solo Ferdinando e, mentre aveva condannato solo quest’ultimo, aveva rigettato la domanda verso le altre coeredi. Il motivo è infondato. Invero, la sentenza è stata appellata non solo dal summenzionato Ferdinando Clarici, ma anche in via incidentale dalla lavoratrice, che ha chiesto la condanna degli eredi Clarici Manes e/o di Clarici Ferdinando. Nessun giudicato, quindi, si era formato giacché la questione era ancora sub iudice. In tale contesto, mentre l’impugnazione di Ferdinando Clarici (che aveva richiesto accertarsi l’obbligo di tutti gli eredi verso la lavoratrice e condannarsi le sorelle al pagamento di quanto dovuto alla stessa) non poteva importare una condanna del coerede verso il terzo, la corte territoriale bene ha pronunciato una condanna richiesta dalla lavoratrice in appello.

Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la corte territoriale pronunciato verso i singoli sebbene la domanda fosse verso “gli eredi di Clarici Manes e/o Ferdinando”. Il motivo è infondato, atteso che la corte territoriale ha ritenuto sussistere una società di fatto tra i coeredi, che peraltro si è presentata all’esterno quale “ditta Eredi Clarici”, ed ha pronunciato condanna nei confronti degli appartenenti a detta società, tutti peraltro partecipanti al giudizio in oggetto sin dalla sua introduzione.

Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte d’appello accolto la domanda di condanna proposta da Ferdinando, sebbene in primo grado egli avesse chiesto solo l’accertamento dell’obbligo degli altri coeredi. Il motivo è infondato, atteso che la condanna delle sorelle Clarici è stata disposta in accoglimento della domanda formulata nell’appello incidentale dalla lavoratrice, come risulta dalla stessa sentenza impugnata. Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 752 e 754 c.c., per avere la sentenza trascurato che fino alla morte del de cuius, per i suoi debiti rispondono gli eredi non in solido, ma pro quota ereditaria.

Il motivo è infondato: secondo la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. n. 28381/05; Cass. n. 17418/05), cui va data continuità, si applica l’art. 2112 c.c. anche quando il trasferimento d’azienda avvenga mortis causa, essendo detto trasferimento ravvisabile in ogni caso in cui, ferma restando nel suo nucleo essenziale l'organizzazione del complesso di beni destinati all'esercizio dell'impresa, si verifichi la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attui, e quindi anche a mezzo di successione ereditaria, trovi essa fondamento in un testamento o nelle norme sulle successioni legittime.

Dunque, nella vicenda in esame tutti gli eredi Clarici, essendo subentrati – come s’è detto - al loro dante causa nella gestione dell’azienda, sono responsabili ex art. 2112 comma 2° c.c. per tutti i debiti che il loro dante causa aveva verso la Di Perna. In conclusione, il ricorso va rigettato. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano – in favore di ciascun contro ricorrente - in euro 8.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello