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Ordinanza — n. 16778/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on labor dispute costs, upholding appellate court's discretionary expense allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16778/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the employer against the appellate court's decision on litigation costs. The employer argued that the lower court erred by ignoring his victory in the incidental appeal when calculating expenses. The court rejected this, stating that judges must evaluate the overall outcome of the lawsuit rather than individual trial phases, and that expense allocation is a discretionary matter not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; The court must assess the global result of the litigation to determine liability for costs, and the allocation of expenses is a discretionary power of the trial judge not subject to appellate review.

Parole chiave

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litigation costs allocation overall litigation outcome discretionary judicial power appellate review limitation incidental appeal victory indennità di residenza indennità di disoccupazione indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 96, fourth comma, cod. proc. civ.
380-bis c.pc., va emessa la condanna di cui all’art. 96, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 32906/22
Cass. n. 30592/17
92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo obbligatoria un'esatta proporzionalità fra la domanda complessivamente accolta e la misura delle spese (cfr, ex aliis, Cass. n. 30592/17).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24370/2023 R.G. proposto da DE LUCA ROSA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 269, presso lo studio dell’avvocato VACCARELLA ROMANO (VCCRMN42M02H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIARALLI MARCO (CRLMRC69L29H501P) -ricorrente- contro DINEVA DIMITROVA HRISTINA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2181/2023 depositata il 25/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA.

RITENUTO CHE: La corte d’appello di Roma in data 25.5.23, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 19.4.21, ha condannato il datore di lavoro in epigrafe al pagamento in favore della lavoratrice ivi del pari indicata della somma di euro 21.209,00 oltre accessori e compensate per un terzo le spese del 2° giudizio (ove il datore di lavoro era appellato e appellante incidentale). In particolare, erano richiesti € 42.000,00 nella domanda introduttiva del ricorso; il tribunale aveva riconosciuto solo € 32.000,00; la corte d’appello ha negato l’indennità di alloggio per circa € 10.000,00 (perché lavoratrice era convivente) ed ha condannato il De Luca al pagamento della differenza e, compensate per un terzo le spese di lite, l’ha condannato al pagamento dei residui due terzi.

Avverso tale sentenza ricorre il De Luca sulle spese per un motivo, illustrato da memoria; è rimasta intimata la lavoratrice. In data 22.9.24 è stata depositata proposta di definizione agevolata della controversia; il ricorrente ha presentato istanza di decisione, sicché è stata fissata adunanza camerale. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per aver trascurato la corte territoriale che il datore di lavoro era appellato e che era stato vittorioso sul proprio appello incidentale, nonché in riferimento all’appello principale della controparte.

Il motivo è manifestamente infondato. Invero il datore di lavoro, pur vittorioso in appello, è soccombente in primo grado e la valutazione dell’esito complessivo della lite operata dal giudice non è sindacabile innanzi a questa S.C. Invero, per consolidato insegnamento di questa S.C. (cfcr. Cass. S.U. n. 32906/22) il giudice si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, di guisa che può anche legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale.

A sua volta, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo obbligatoria un'esatta proporzionalità fra la domanda complessivamente accolta e la misura delle spese (cfr, ex aliis, Cass. n. 30592/17). Non è dovuta pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva; invece, poiché si confermano in questa sede le considerazioni già svolte nella proposta formulata ex art. 380-bis c.pc., va emessa la condanna di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1.500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma