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Ordinanza — n. 16775/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for non-exhaustion of revocatory grounds regarding collective agreement application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16775/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the employer's claim lacked any revocatory error. The court affirmed that a single collective contract applies to all employees when the business activity is unique, explicitly rejecting the employer's argument that specific documents allowed for a different contract. Consequently, the lower court's decision to apply the tertiary sector contract was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal for revocation is inadmissible if the alleged error does not constitute a revocatory ground, such as a lack of perception of the law or a false statement of fact, when the court has implicitly deemed the submitted evidence irrelevant based on established principles of uniform contract application.

Parole chiave

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appeal for revocation collective agreement single business activity revocatory error tertiary sector contract inadmissible appeal uniform application rivalutazione dei salari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
DPR n.115/02, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis de
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16939/2024 R.G. proposto da RISORSE PER ROMA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE, 76 SC.VIII, presso lo studio dell’avvocato POZZAGLIA PIETRO (PZZPTR74M03H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAL BO DANIELA (DLBDNL65B55H501G) -ricorrente- contro TARCHINI ALESSANDRO, DIGIOVANNANDREA MAURO, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato SPINOSA BENEDETTO (SPNBDT60H16D843Z) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TICCONI MARA (TCCMRA83H59D708P) -controricorrenti- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 7203/2024depositata il 18/03/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con ordinanza n. 7203 del 2024 questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza 25.3.22 con la quale la corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza di rigetto della domanda del lavoratori di cui in epigrafe volta a far accertare l’inquadramento superiore nel contratto collettivo terziario e, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive. In particolare, la corte ha ritenuto già accertato che l’attività di impresa era unica ed ha affermato che il datore di lavoro non iscritto alle organizzazioni sindacali era vincolato al contratto collettivo del settore terziario sulla base dell’applicazione fatta nei confronti degli assunti in precedenza rispetto ai ricorrenti, che a tale contratto avevano aderito nel momento in cui ne avevano chiesto l’applicazione con la domanda giudiziale.

Avverso tale sentenza ricorre per revocazione il datore per un motivo, poi ulteriormente illustrato da memoria, cui resistono con controricorso i lavoratori. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la mancata considerazione di vari documenti prodotti (e trascritti nel corpo del ricorso) che dimostrerebbero l’applicabilità nel caso di un diverso contratto collettivo rispetto a quello invocato dai lavoratori.

Il motivo è inammissibile, in quanto non vi è errore revocatorio. Non vi è infatti alcun errore di percezione. Né risponde al vero che la Corte non abbia considerato i documenti prodotti dalla parte: al contrario, ne ha implicitamente ritenuto l’irrilevanza, al pari delle deduzioni difensive dell’odierna società ricorrente e ciò per la ragione che il datore di lavoro deve applicare a tutti i propri dipendenti un solo contratto collettivo, già di fatto recepito, quando unica sia l’attività di impresa (questione controversa e discussa dalle parti nei vari gradi di giudizio e su cui anche questa S.C. ha pronunciato); sempre questa S.C. ha espressamente escluso che i documenti prodotti potessero consentire a Risorse per Roma S.p.A. l’applicazione - nei confronti dei soli firmatari di detti documenti - di un diverso contratto collettivo.

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis de