Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. ACEA SPA, the appellant, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondents maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within 40 days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14822/2022 R.G. proposto da: ACEA SPA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI CROCE MARIA (DCRMRA56R55H501Y), GIANNI' GAETANO (GNNGTN60B26H228Q) -ricorrente- contro TADDEI VALENTINA, MARANGIO DANIELA, FRACASSI SONIA, DE LUCIA NICOLETTA, FAZIO ROSSELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato SPINOSA BENEDETTO (SPNBDT60H16D843Z) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3822/2021 depositata il 14/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14822/2022 Numero sezionale 532/2025 Numero di raccolta generale 16747/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/06/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 14822/2022 Numero sezionale 532/2025 Numero di raccolta generale 16747/2025 Data pubblicazione 23/06/2025