Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Rosanna Curcio, challenged a lower court judgment against INPS but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26381/2024 R.G. proposto da: CURCIO ROSANNA, elettivamente domiciliato in PETILIA POLICASTRO VIA ADUA, 18/29, presso lo studio dell’avvocato GAROFALO FRANCESCO (GRFFNC71C31G508G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS - SEDE DI CROTONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), PISCHEDDA SAMUELA (PSCSML66S61I480I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.393/2024 depositata il 28/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26381/2024 Numero sezionale 529/2025 Numero di raccolta generale 16741/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/06/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 26381/2024 Numero sezionale 529/2025 Numero di raccolta generale 16741/2025 Data pubblicazione 23/06/2025