Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory forty-day period. The appellant, Camigoli, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondent, Enel Italia, maintained the lower court's ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and dismissed the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a decision within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22264/2021 R.G. proposto da: CAMIGIOLI VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLIA N. 68, presso lo studio dell’avvocato PALOMBI ALESSANDRA (PLMLSN67R41H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPINOSA BENEDETTO (SPNBDT60H16D843Z) -ricorrente- contro ENEL ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI RENATO (SLVRNT50P18H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEI STEFANO (MTTSFN70E21H501N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.614/2021 depositata il 22/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 22264/2021 Numero sezionale 527/2025 Numero di raccolta generale 16736/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/06/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 22264/2021 Numero sezionale 527/2025 Numero di raccolta generale 16736/2025 Data pubblicazione 23/06/2025