Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. ACEA S.P.A., acting as mandataries for Areti S.P.A., filed the appeal against a Rome Court of Appeal judgment, but remained silent on the procedural proposal. The court ruled that this inaction constituted a renunciation of the right to appeal, thereby terminating the case and awarding costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days following the court's proposal constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2002/2025 R.G. proposto da: ACEA S.P.A. QUALE MANDATARIA DI ARETI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE, 78, presso lo studio dell’avvocato DI FRANCESCO ANDREA (DFRNDR69P02H501F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MANTOVANI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI QUATTRO VENTI, 136, presso lo studio dell’avvocato NICODEMI ROBERTO (NCDRRT66S12H501C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CELLETTI GIORGIA (CLLGRG73L48H501D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3535/2024 depositata il 05/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 2002/2025 Numero sezionale 526/2025 Numero di raccolta generale 16734/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti, antistatari. Così deciso in Roma, il 17/06/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 2002/2025 Numero sezionale 526/2025 Numero di raccolta generale 16734/2025 Data pubblicazione 23/06/2025