Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. ACEA S.P.A., acting as mandataries for Areti S.P.A., filed the appeal against a Rome Court of Appeal judgment regarding SMERILLI GIANCARLO but remained silent for the required duration. The court ruled that this inaction constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4872/2025 R.G. proposto da: ACEA S.P.A. QUALE MANDATARIA DI ARETI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE N. 78, presso lo studio dell’avvocato DI FRANCESCO ANDREA (DFRNDR69P02H501F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SMERILLI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA - DOM. DIGITALE VIALE DEI QUATTRO VENTI, 136, presso lo studio dell’avvocato NICODEMI ROBERTO (NCDRRT66S12H501C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CELLETTI GIORGIA (CLLGRG73L48H501D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4458/2024 depositata il 17/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4872/2025 Numero sezionale 525/2025 Numero di raccolta generale 16731/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Roberto Nicodemi e dell’avv. Giorgia Celletti, antistatari. Così deciso in Roma, il 17/06/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 4872/2025 Numero sezionale 525/2025 Numero di raccolta generale 16731/2025 Data pubblicazione 23/06/2025