Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, C.N.C.P., filed a proposal for judgment definition but did not formally ask for the appeal's resolution before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment definition within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12997/2024 R.G. proposto da: C.N.C.P., elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA MEDINA, 40 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FASCIANO GIANLIVIO (FSCGLV74M31L113Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FERRANTE ALFREDO, IADELUCA DOMENICO, TRANI IVAN, MATTEACCI DOMENICO, VALERI GIANCARLO, TOMASSO MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VERCELLI 19, presso lo studio dell’avvocato ZICCARDI GENNARO (ZCCGNR60H06H501K) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato REALE VINCENZO (RLEVCN47L18H224A) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1132/2024 depositata il 19/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12997/2024 Numero sezionale 524/2025 Numero di raccolta generale 16730/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Vincenzo Reale e dell’avv. Gennaro Ziccardi, antistatari. Così deciso in Roma, il 17/06/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 12997/2024 Numero sezionale 524/2025 Numero di raccolta generale 16730/2025 Data pubblicazione 23/06/2025