Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The applicant, Atac Spa, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Faroni Sandro, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request the decision of the appeal within forty days of the proposal of definition, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11564/2023 R.G. proposto da: ATAC SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRENESTINA, 45, presso lo studio dell’avvocato FLAMMENT SIMONA (FLMSMN61A63H501L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FARAONI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 290, presso lo studio dell’avvocato FABBRIZI CRISTIANA (FBBCST74L67H501L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.936/2023 depositata il 21/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11564/2023 Numero sezionale 523/2025 Numero di raccolta generale 16728/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/06/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 11564/2023 Numero sezionale 523/2025 Numero di raccolta generale 16728/2025 Data pubblicazione 23/06/2025