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Ordinanza — n. 16675/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16675/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16675/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11529-2024 proposto da: ROSSI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARBONELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato – avverso la sentenza n. 1013/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/05/2024 R.G.N. 747/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.11529/2024 Cron. Rep. Ud.10/04/2025 RILEVATO CHE Francesco Rossi impugna la sentenza n. 1013/2023 della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato la domanda volta a conseguire la rivalutazione integrale del trattamento pensionistico escludendo l’applicazione della percentuale di cui all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, per violazione dell’art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998, in relazione all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16675/2025 — snciv · Corte di Cassazione: INPS è rimasto intimato. A seguito di richiesta di decisione depositata dal ricorrente nei confronti della proposta di definizione accelerata del presente giudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE In data 17 febbraio 2025 è stata depositata rinuncia al ricorso che così recita: “A seguito della pubblicazione della sentenza n.19/25 della Corte costituzionale, con la quale sono state respinte le tre questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309 della L.197/22 (Legge di bilancio 2023) che erano state sollevate dalle Corti dei Conti, si dichiara per il ricorrente di rinunziare al ricorso”.

Parole chiave

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revisione adeguamento della rendita mantenimento della previdenza diritti a pensione aliquota della rendita d'invalidità riesame della rendita AI

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 19976/2024
Sez. Un. n. 19976/2024). La Corte dichiara estinto il giudizio. Così
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11529-2024 proposto da: ROSSI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARBONELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato – avverso la sentenza n. 1013/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/05/2024 R.G.N. 747/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.11529/2024 Cron. Rep. Ud.10/04/2025 RILEVATO CHE Francesco Rossi impugna la sentenza n. 1013/2023 della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato la domanda volta a conseguire la rivalutazione integrale del trattamento pensionistico escludendo l’applicazione della percentuale di cui all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, per violazione dell’art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998, in relazione all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

INPS è rimasto intimato. A seguito di richiesta di decisione depositata dal ricorrente nei confronti della proposta di definizione accelerata del presente giudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE In data 17 febbraio 2025 è stata depositata rinuncia al ricorso che così recita: “A seguito della pubblicazione della sentenza n.19/25 della Corte costituzionale, con la quale sono state respinte le tre questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309 della L.197/22 (Legge di bilancio 2023) che erano state sollevate dalle Corti dei Conti, si dichiara per il ricorrente di rinunziare al ricorso”.

La rinuncia non è sottoscritta dalla parte ed il difensore ha allegato la procura, che è la stessa procura alle liti allegata al ricorso, in cui è previsto il potere di “rinunciare agli atti del giudizio e rinunciare all’azione”. Nulla quanto alle spese, essendo INPS rimasto intimato. La rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio valgono ad escludere che la Corte abbia deciso in conformità alla proposta e, di conseguenza, non trova applicazione l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.. Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso (Cass.

Sez. Un. n. 19976/2024). La Corte dichiara estinto il giudizio. Così