Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to INPS's procedural silence on proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory period following a proposal for settlement. The appellant, Vitale Marco, had previously challenged an INPS administrative act, but the opposing party merely conferred a power of attorney without engaging in substantive defense. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal waiver of the right to proceed, necessitating the termination of the proceedings under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: If a proposal for settlement is made and the opposing party does not request a decision within the prescribed time, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 16764-2021, proposto da VITALE MARCO, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocata LOREDANA LEONETTI e dall’avvocato FRANCESCO DI FEO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 resistente con procura Avverso la sentenza n. 1475 del 2020 della Corte d’appello di Bari, depositata il 10 dicembre 2020, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non si devono regolare le spese, in quanto l’INPS si è limitato a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; Numero registro generale 16764/2021 Numero sezionale 520/2025 Numero di raccolta generale 16533/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 - 2 - P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma, 17 giugno 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 16764/2021 Numero sezionale 520/2025 Numero di raccolta generale 16533/2025 Data pubblicazione 20/06/2025