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Decreto — n. 16495/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16495/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16495/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ.18655 del 2024 proposto ANTONELLA AMORUSO, DANIELE PIRAS, BINETTI MARIA, rappresentati e difesi dall’Avv. Corrado Rana, con cui domiciliano PEC all'indirizzo corrado.rana@pec.ordineavvocatitrani.it -ricorrente- contro Azienda sanitaria Locale BA,in persona del Direttore Generale F.F., rappresentata e difesa, dall’Avv. Anna Faretra, con cui domicilia Pec: anna.faretra@pec.ordineavvocatitrani.it -controricorrente - avverso la SENTENZA Corte d’Appello Bari n. 204/2024 pubblicata il 20/02/2024,RG n. 483/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20 marzo 2025;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16495/2025 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. civ.18655 del 2024 proposto ANTONELLA AMORUSO, DANIELE PIRAS, BINETTI MARIA, rappresentati e difesi dall’Avv. Corrado Rana, con cui domiciliano PEC all'indirizzo corrado.rana@pec.ordineavvocatitrani.it -ricorrente- contro Azienda sanitaria Locale BA,in persona del Direttore Generale F.F., rappresentata e difesa, dall’Avv. Anna Faretra, con cui domicilia Pec: anna.faretra@pec.ordineavvocatitrani.it -controricorrente - avverso la SENTENZA Corte d’Appello Bari n. 204/2024 pubblicata il 20/02/2024,RG n. 483/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20 marzo 2025;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese notificazione tardiva tempestività tributaria opposizione tardiva versamento dell'anticipo delle spese controprestazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
483/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ.18655 del 2024 proposto ANTONELLA AMORUSO, DANIELE PIRAS, BINETTI MARIA, rappresentati e difesi dall’Avv. Corrado Rana, con cui domiciliano PEC all'indirizzo corrado.rana@pec.ordineavvocatitrani.it -ricorrente- contro Azienda sanitaria Locale BA,in persona del Direttore Generale F.F., rappresentata e difesa, dall’Avv. Anna Faretra, con cui domicilia Pec: anna.faretra@pec.ordineavvocatitrani.it -controricorrente - avverso la SENTENZA Corte d’Appello Bari n. 204/2024 pubblicata il 20/02/2024,RG n. 483/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20 marzo 2025;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025), come nel presente caso confermato dall’atto di rinuncia depositato PCT il 29 aprile 2025; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16