Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16493/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by plaintiff after court proposed case settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 16493/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff failed to request a ruling within the statutory period following the court's proposal for case settlement. The appellant, Montemauri Raffaella, had previously lost an appeal against INPS in the Rome Court of Appeal. The court ruled that the lack of a timely request constituted a formal waiver of the right to proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 390 del codice di procedura civile: When a court proposes a settlement and the party does not request a decision within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural withdrawal case settlement proposal extinction of proceedings statutory time limit cassation appeal dismissal revisione delle prestazioni d'invalidità estinzione della rendita d'invalidità sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
1119 del 2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 19 marzo 2024 (RG 2366/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 19235/2024 Numero sezionale 511/2025 Numero di raccolta generale 16493/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 - 2 - le spese sono irripetibili, in virtù di dichiarazione ex art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 19235/2024 Numero sezionale 511/2025 Numero di raccolta generale 16493/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 - 2 - le spese sono irripetibili, in virtù di dichiarazione ex art. 152 disp.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 19235/2024 Numero sezionale 511/2025 Numero di raccolta generale 16493/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 - 2 - le spese sono irripetibili, in virtù di dichiarazione ex art. 152 disp.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso 19235-2024, proposto da MONTEMAURI RAFFAELLA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocata ESTER FERRARI MORANDI, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 1119 del 2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 19 marzo 2024 (RG 2366/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 19235/2024 Numero sezionale 511/2025 Numero di raccolta generale 16493/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 - 2 - le spese sono irripetibili, in virtù di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già vagliata nella sua ritualità dalla pronuncia d’appello (diffusamente, pagina 5);

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma, 16 giugno 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 19235/2024 Numero sezionale 511/2025 Numero di raccolta generale 16493/2025 Data pubblicazione 20/06/2025