Italian court dismisses appeal due to withdrawal and orders appellant to pay all litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for settlement. The appellant, representing the National Pension Fund, had withdrawn the appeal against the lower court's ruling regarding commercial doctors' benefits. Consequently, the court ordered the appellant to bear all litigation costs totaling over three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period following a proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 22671-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata DANIELA DAL BO, presso lo studio della quale, in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI, 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro VENTURINI RENATO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato STEFANO TACCHINO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 44 del 2024 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 17 maggio 2024 (RG 179/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che -2 - devono essere poste a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta, con distrazione a favore del procuratore antistatario della parte controricorrente; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatario, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.