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Decreto — n. 16402/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16402/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16402/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso 23524-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA ARNALDO DA BRESCIA, 11, è elettivamente domiciliata ricorrente contro BORTOLOTTI MARIO intimato Avverso la sentenza n. 1614 del 2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 29 aprile 2024 (RG 2320/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16402/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 1614 del 2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 29 aprile 2024 (RG 2320/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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esame di cassazione cassa malati dell'impresa riconoscimento della cassa malati contributo per l'assistenza credito di contributi ordinamento dei contributi causali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso 23524-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA ARNALDO DA BRESCIA, 11, è elettivamente domiciliata ricorrente contro BORTOLOTTI MARIO intimato Avverso la sentenza n. 1614 del 2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 29 aprile 2024 (RG 2320/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non si devono regolare le spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in giudizio; Numero registro generale 23524/2024 Numero sezionale 505/2025 Numero di raccolta generale 16402/2025 Data pubblicazione 18/06/2025 - 2 - P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma, 15 giugno 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 23524/2024 Numero sezionale 505/2025 Numero di raccolta generale 16402/2025 Data pubblicazione 18/06/2025