Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of decision request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished because the plaintiff formally waived the request for a decision within the statutory period. Although the INPS had filed a procedural defense, the plaintiff's explicit refusal to seek a ruling triggered the automatic termination of the case under civil procedure law. Consequently, the court issued a decree stating the judgment was void without addressing the merits of the underlying dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391 del codice di procedura civile: When a party waives the request for a decision within the prescribed period, the proceedings are extinguished without further adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso 27931-2022, proposto da MACCHIARULO MICHELA, rappresentata e difesa dall’avvocata STELLA VIGLIOTTI ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 resistente con procura Avverso la sentenza n. 933 del 2022 della Corte d’appello di Bari, depositata il 24 maggio 2022 (RG 1208/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 27931/2022 Numero sezionale 500/2025 Numero di raccolta generale 16388/2025 Data pubblicazione 18/06/2025 - 2 - non v’è luogo a provvedere sulle spese, in quanto l’INPS si è limitato a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.
Roma, 13 giugno 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 27931/2022 Numero sezionale 500/2025 Numero di raccolta generale 16388/2025 Data pubblicazione 18/06/2025