Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16235/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16235/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16235/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso 22339-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata DANIELA DAL BO, presso lo studio della quale, in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI, 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro BARBERIS EMMA LUISA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati PAOLO BOER, ALBERTO BOER, MARIO TORTONESE, ILARIA BIAGI, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati PAOLO e ALBERTO BOER, in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO, 69 controricorrente Avverso la sentenza n. 171 del 2024 della Corte d’appello di Torino, depositata il 26 aprile 2024 (RG 661/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16235/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 171 del 2024 della Corte d’appello di Torino, depositata il 26 aprile 2024 (RG 661/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

Generato dall'IA
decisione sulla contribuzione condizione del diritto alla prestazione assicurativa riconoscimento della cassa malati partecipazione alle spese dell'assicurato cassa malati obbligatoria ordinamento dei contributi causali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 22339-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata DANIELA DAL BO, presso lo studio della quale, in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI, 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro BARBERIS EMMA LUISA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati PAOLO BOER, ALBERTO BOER, MARIO TORTONESE, ILARIA BIAGI, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati PAOLO e ALBERTO BOER, in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO, 69 controricorrente Avverso la sentenza n. 171 del 2024 della Corte d’appello di Torino, depositata il 26 aprile 2024 (RG 661/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che vanno poste a carico della parte ricorrente, con distrazione a favore dei procuratori antistatari della parte controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatar