Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16231/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16231/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16231/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso 17701-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA PO, 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro FASCE PAOLO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 54 del 2024 della Corte d’appello di Genova, depositata il primo marzo 2024, nella causa 176/2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16231/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 54 del 2024 della Corte d’appello di Genova, depositata il primo marzo 2024, nella causa 176/2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

Generato dall'IA
credito di contributi ordinamento dei contributi causali sussidi per premi di cassa malati contributo per l'assistenza esame di cassazione contribuzione alle spese di cura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 17701-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA PO, 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro FASCE PAOLO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 54 del 2024 della Corte d’appello di Genova, depositata il primo marzo 2024, nella causa 176/2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese del -2 - presente giudizio, che devono essere poste a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario della parte controricorrente, che ha tempestivamente resistito con controricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatario, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.