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Decreto — n. 16226/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by plaintiff after court proposed case settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 16226/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the civil appeal extinguished because the plaintiff failed to request a ruling within forty days of the court's proposal for case settlement. The Foundation ENPAIA had filed an appeal against a second-instance judgment but did not act on the settlement offer, leading the court to treat the appeal as withdrawn. Consequently, the proceedings terminated without a decision on the merits or allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 390 del codice di procedura civile: If a party does not request a decision within the prescribed period following a proposal for settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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procedural withdrawal settlement proposal extinction of proceedings civil appeal time limit compliance rinvio del dibattimento diritto di ottenere una decisione proposta di giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
44 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 23 gennaio 2024 (RG 255/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso 16435-2024, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ANGELO PANDOLFO e SILVIA LUCANTONI, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro BERTOZ SANTINA intimata Avverso la sentenza n. 44 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 23 gennaio 2024 (RG 255/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in quanto la controparte è rimasta intimata; Numero registro generale 16435/2024 Numero sezionale 491/2025 Numero di raccolta generale 16226/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 - 2 - P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma, 13 giugno 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 16435/2024 Numero sezionale 491/2025 Numero di raccolta generale 16226/2025 Data pubblicazione 17/06/2025