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Ordinanza — n. 16193/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry appeal, ruling 'victim of duty' status is imprescriptible while benefits remain subject to prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16193/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry's appeal against a lower court ruling that granted benefits to a 'victim of duty.' The Ministry argued that the status itself and the associated pension obligations were subject to prescription, while the lower court held the status is imprescriptible but the financial benefits are not. The court affirmed this distinction, rejecting the Ministry's claims that the status expires or that the pension constitutes a single indivisible obligation.

Regesto Legislator

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Art. 1, l. n. 266/2005; Art. 2, l. n. 407/1998; The status of 'victim of duty' is imprescriptible, whereas the economic benefits derived from it, such as pension installments, remain subject to the general rules of prescription.

Parole chiave

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victim of duty status imprescriptibility of status prescription of benefits vitality pension Cassation dismissal revisione di una decisione riesame della rendita AI riesame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 1, l. n. 266/2005
Ud.27/03/2025 la domanda di Sergio Doroteo volta al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere ex art. 1, l.
Art. 2, l. n. 407/1998
per non avere la Corte territoriale comunque considerato che, costituendo l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art.
Art. 5, comma 3, l. n. 206/2004
407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l.
Art. 2, comma 1, l. n. 407/1998
per non avere la Corte territoriale comunque considerato che, costituendo l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l.
Art. 2, d.P.R. n. 510/1999
per non avere la Corte territoriale comunque considerato che, costituendo l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17440 del 2022
Cass. nn. 37522 del 2022
Cass. nn. 3868 e 8960 del 2023
Cass. nn. 9449 e 15461 del 2024
Cass. nn. 617 e 2658 del 2025
Cass. nn. 36225 del 2023
Cass. n. 5426 del 2025
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 4552-2023 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro DOROTEO SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA BAVA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 51/2023 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/01/2023 R.G.N. 92/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 26.1.2023, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto Oggetto Vittime del dovere R.G.N.4552/2023 Cron.

Rep. Ud.27/03/2025 la domanda di Sergio Doroteo volta al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere ex art. 1, l. n. 266/2005, in relazione alle lesioni riportate in data 16.5.1999; che avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che Sergio Doroteo ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2943 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la condizione di vittima del dovere costituisse uno status e conseguentemente fosse imprescrittibile, salva nondimeno la prescrizione dei ratei delle singole prestazioni assistenziali ad essa correlate; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. per non avere la Corte territoriale comunque considerato che, costituendo l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, oggetto di un’obbligazione unica, ancorché adempiuta periodicamente, la proposizione della domanda oltre il termine prescrizionale avrebbe determinato l’estinguersi dell’obbligazione e non soltanto dei singoli ratei; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, l. n. 407/1998, e dell’art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, per avere i giudici territoriali accolto la domanda concernente l’assegno vitalizio reversibile e lo speciale assegno vitalizio non reversibile senza prima accertare la percentuale di invalidità residuata in capo all’odierno controricorrente; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.P.R. n. 510/1999, per avere la Corte di merito pronunciato sentenza di condanna anche in relazione ai benefici dell’esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie e dell’assistenza psicologica a spese dello Stato, rispetto ai quali difetterebbe la legitimatio ad causam, essendo posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale; che il primo motivo è infondato, avendo i giudici territoriali deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale statustrovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità, tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 e 2658 del 2025); che del pari infondato è il secondo motivo, avendo questa Corte già disatteso l’apodittica prospettazione di parte ricorrente secondo cui l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, formerebbero oggetto di un’obbligazione unica, ancorché adempiuta periodicamente, e affermato piuttosto che entrambi danno luogo ad una prestazione periodica, con conseguente applicabilità della regola generale della prescrizione dei singoli ratei (Cass. nn. 36225 del 2023 e 5426 del 2025); che il terzo motivo è inammissibile, essendo volto ad introdurre la questione del profilo dell’effettiva entità delle lesioni subite dall’odierno controricorrente, che è questione di fatto di cui la sentenza impugnata nulla dice e che dal ricorso per cassazione non risulta essere mai stata proposta nei precedenti gradi di merito; che il quarto motivo, infine, è infondato, risultando dal petitum del ricorso introduttivo del giudizio che l’odierno controricorrente ebbe a chiedere non già la condanna del Ministero dell’Interno alla corresponsione dei benefici assistenziali concernenti l’esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie e l’assistenza psicologica a spese dello Stato, bensì soltanto la declaratoria del diritto ad ottenerli (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione, dove la domanda è debitamente trascritta), che è pronuncia che, essendo strettamente correlata all’accertamento dello statuse destinata a valere erga omnes, correttamente è stata proposta nei confronti dell’odierno ricorrente, la legittimazione degli organi competenti del Servizio Sanitario Nazionale potendo venire in rilievo soltanto allorché si controverta della qualità e della misura dell’esenzione ovvero dell’assistenza psicologica; che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono come da richiesta del difensore antistatario; che non v’ha luogo a pronuncia circa il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, essendo le amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo in virtù della c.d. prenotazione a debito;

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dell’Avv. Andrea Bava, dichiaratosi antistatario. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazion