Italian court dismisses appeal due to successful settlement, extinguishing proceedings without awarding costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a successful settlement agreement reached by the parties. Originally, the dispute involved an employer seeking to transfer a business against a worker's claim for unpaid wages and damages. The court ruled that since the parties conciliated the controversy via a transactional agreement, the conditions for process extinction under Article 390 of the Code of Civil Procedure were met, resulting in no further costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during litigation, the proceedings are extinguished without the imposition of costs on either side.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1715-2021 proposto da: TITAGARH FIREMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ADALBERTO PERULLI; -ricorrente principale - contro SIMONETTI AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PIGNATARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro TITAGARHFIREMA S.P.A.; -ricorrente principale – controricorrente incidentale - Oggetto Trasferimento azienda lavoro R.G.N.1715/2021 Cron.
Rep. Ud.18/03/2025 avverso la sentenza n. 64/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/06/2020 R.G.N. 160/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che, con la sentenza n. 64/2020, la Corte di Appello di Potenza accoglieva il gravame proposto da Simonetti Augusto nei confronti di Titagarh Firema S.p.a. e, per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado condannava la società al pagamento del risarcimento del danno subito dal lavoratore parametrato alle retribuzioni non percette con decorrenza dalla data di ricezione della lettera raccomandata del 14.9.2015 fino alla data di effettiva assunzione, oltre accessori e previa detrazione delle somme percepite dal Simonetti a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinario e in deroga; cheavverso tale sentenza la Titagarh Firema S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; chel’intimato ha resistito con controricorso presentando ricorso incidentale sulla base di un motivo cui resisteva a sua volta con controricorso la società; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia sia per il ricorso principale che per quello incidentale, con relativa accettazione delle parti, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deci