Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that contributory rights are indisponible and administrative waivers are ineffective.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision to reinstate a social security debt. The lower court held that the appellant, a non-commercial partner of an SNC, was not liable for merchant contributions, and that an administrative waiver of opposition was invalid because contributory rights are indisponible. The court agreed, ruling that such administrative declarations cannot extinguish the right to recover contributions, which remains subject to judicial opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1341, 1965, 1988 c.c.; Art. 306 c.p.c.: Administrative waivers of action regarding indisponible contributory rights are ineffective, as such rights cannot be renounced or waived by administrative declarations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso 26699-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrenti - contro PISARONI SINCERO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO MAZZONI, MATTEO PETRONIO, LUCIANO GIORGIO PETRONIO; -controricorrente - Oggetto Opposizione avviso di addebito R.G.N. 2 6699 /20 19 Cron.
Rep. Ud.13/03/2025 avverso la sentenza n. 171/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2019 R.G.N. 281/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 22699/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 6.3.2019 n. 171, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto da Sincero Pisaroni avverso la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione della parte avverso l’avviso di addebito con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 4.861,58 per contributi IVS eccedenti i l minimaledovuti alla Gestione commercianti, relativi al periodo gennaio 2007– dicembre 2009 .
Il tribunale aveva ritenuto inammissibile il ricorso in ragione della dichiarazione-resa da Sincero Pisaroni in sede di richiesta di rateizzazione del debito- di riconoscimento incondizionato del debito e di rinuncia alle eccezioni nonché ai giudizi di opposizione. La Corte d’appello, accogliendo il gravame di Sincero Pisaroni , ha ritenuto irrilevanti il riconoscimento incondizionato del debito e la rinuncia ad esperire azioni volte ad opporsi alla pretesa, in quanto aventi adoggetto diritti indisponibili. Nel merito,ha a ccerta to che il ricorrente era socio di una snc che non gestiva alcuna attività commerciale ma si limitava a riscuotere i canoni di locazione di un immobile(capannone) di cui era proprietaria, dovendo quindi escludersi la ricorrenza di un’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione ed il versamento di contribuzione alla gestione commercianti (cfr. p. 5/6 della sentenza impugnata).
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, mentre Sincero Pisaroni ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1341, 1965 e 1988 c.c. e dell’art. 306 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., assumendo che erroneament e la Corte d’appello avrebbe ritenuto che la rinuncia all’azione giudiziaria, resa in sede di richiesta di pagamento dei contributi in forma rateale, sia priva di effetti , per la indisponibilità della obbligazione contributiva.
Il motivo èinfondato. Èinvero corretto l’assunto della Corte d’appello, secondo cui la domanda di rateizzazionedel debito contributivo resa in sede amministrativa e le correlate declaratorie sottoscritte non possono incidere rispetto ad un diritto indisponibile , quale quello previdenziale relativo al recupero dell a contribuzione (cfr. Cass. n. 5550/21). Essendo la obbligazione contributiva indisponibile , non è ammessa né la rinuncia al diritto da parte dell’INPS, né l a rinuncia all’azione (nel caso del contribuente, alla opposizione); in questa prospettiva, il riconoscimento del debito vale solo ai fini della interruzione della prescrizione e della inversione dell’onere della prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. In ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Inps a pagare le spese di lite, che liquida nell’importo di € 1.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generalied accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis d