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Ordinanza — n. 16105/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on social security contribution recovery, ruling statute applies only to administrative fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16105/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Dario Cavalli's appeal against the Genoa Court of Appeal's decision regarding unpaid social security contributions. Cavalli argued the 90-day statute of limitations for the Inps' notice of assessment should apply to the recovery of contributions, not just administrative fines. The court held that Article 14 of Law 689/1981 governs only administrative sanctions, meaning the specific limitation period does not extend to the civil recovery of contribution credits.

Regesto Legislator

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Art. 14 l. n. 689/1981; The statute of limitations for issuing an assessment notice under Article 14 of Law 689/1981 applies exclusively to administrative sanctions and does not govern the recovery of social security contribution credits.

Parole chiave

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social security contributions statute of limitations administrative sanctions Inps recovery omission contributiva cassazione ordinanza prescrizione crediti retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 14 l. n. 689/1981
La Corte d’appello riteneva non essere applicabile la decadenza di cui all’art. 14 l. n. 689/1981, poiché era oggetto di causa il recupero di contributi e non la irrogazione di sanzioni amministrative.
Art. 2943 c.c.
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2943 c.c., in relazione all’art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 436 c.p.c.
Art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.
e dell’art.436 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo alla violazione dell’art.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
2943 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., che il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a
art. 2943 c.c
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2943 c.c., in relazione all’art.
art 112 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art 112 c.p.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 22356-2019 proposto da: CAVALLI DARIO in proprio e quale titolare della ditta individuale HOTEL LAMBERTI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI SANNA; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; -resistente con mandato - Oggetto Opposizione avvisodi addebito R.G.N. 2 2356 /20 19 Cron.

Rep. Ud.13/03/2025 avverso la sentenza n. 402/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 02/01/2019 R.G.N. 7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del giorno 2.1.2019 n. 402, la Corte d’appello di Genova accoglieva parzialmente il gravame proposto da Dario Cavalli avverso la sentenza del Tribunale di Savona,che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti proposti dalla parte avverso gli avvisi di addebito meglio descritti in atti, con cui l’Inps aveva contestato omissioni contributive commesse negli anni dal gennaio 2009 al dicembre 2012.

Il tribunale, sulla base di un nuovo conteggio richiesto all’Inps, dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, stante l’intervenuta prescrizione, relativamente alle somme eccedenti € 114.860,04, essendo prescritto il credito contributivo dell’Inps per il periodo dal gennaio 2009 al 30.5.09; rigettava per il resto i ricorsi riuniti, compensando integralmente tra le parti le spese. La Corte d’appello riteneva non essere applicabile la decadenza di cui all’art. 14 l. n. 689/1981, poiché era oggetto di causa il recupero di contributi e non la irrogazione di sanzioni amministrative.

Sulla base di un ulteriore conteggio richiesto all’Istituto, dichiarava la prescrizione del credito contributivo fino al novembre 2009, individuando come primo atto interruttivo della prescrizione, non già il verbale della Guardia di Finanza, come ritenuto dal Tribunale, bensì lo “sviluppo verbale della Guardia di Finanza del 18.11.14”, il cui ricevimento tramite posta raccomandata (in data 22 dicembre 2014) era stato ammesso dall’appellante nei ricorsi introduttivi del giudizio. L’atto proveniva dal soggetto titolare del credito (l’Inps) e conteneva una precisa indicazione del credito contributivo vantato dall’Istituto.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, Dario Cavalli ha proposto ricorso in cassazione sulla base di tre motivi, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2943 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., che il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 comma 1 e 116 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., assumendo che erroneamente la Corte d’appello avrebbe attribuito efficacia interruttiva della prescrizione all’atto del 18.11.14 , il cui ricevimento non era stato mai ammesso ( era st ata ammessa la ricezione di un atto del 20 novembre 2014) e che costituiva uno sviluppo del verbale della Guardia di Finanza del 1.7.14 , che la stessa Corte aveva ritenuto non costituire atto interruttivo della prescrizione.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art 112 c.p.c. e dell’art.436 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 14 della legge n. 689/81; la Corte del merito aveva ritenuto che l’art. 14 cit. fosse relativo esclusivamente alle sanzioni amministrative- ( e non al profilo della legittimità o meno dell’iscrizionea ruolo dei crediti contributivi Inps e dei relativi avvisi di addebito, che comprendevano le sanzioni per evasione contributiva)- omettendo sostanzialmente la pronuncia in ordine alla tardività dell’accertamento.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 14 della legge n. 689/81, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non avrebbe considerato che il termine di 90 gg. contemplato dalla norma citata inizia a decorrere da quando è stata compiuta o avrebbe dovuto essere terminata la attività intesa a verificare la sussistenza dell’illecito. Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché non è stato riportato in ricorso l’atto interruttivo della prescrizione oggetto di censura ed in quanto , comunque, l’impugnazione afferisce a valutazioni istruttorie ed accertamenti di fatto di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabili in cassazione, se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.(vizio nella specie non dedotto ) .

Il secondoe terzo motivo non si confronta no con la statuizione resadalla Corte territoriale, secondo cui il termine di 90 gg. per l’emissione dell’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/81, vale esclusivamente per le sanzioni amministrative e non per il recupero dei crediti contributivi dell’Inps. Nel merito, essi sono, comunque, infondati, in quanto, come esattamente affermato dalla sentenza impugnata, l’art. 14 della legge n. 89/81 si riferisce alle sanzioni amministrative, mentre l’odierna fattispecie fa riferimento all’omissione contributiva Inps edalle relative sanzioni, che hanno natura di sanzioni civilie non di sanzioni amministrative .

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. In ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a