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Ordinanza — n. 16073/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses social security contribution recovery appeal as inadmissible for fact-finding errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16073/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the social security company's appeal against the lower court's contribution recovery judgment inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in finding intentional concealment of the debt and failed to examine facts regarding periods of business closure. The court rejected these claims because the determination of intentional concealment constitutes a factual finding reserved for the trial court and cannot be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2941 c.c.: The Supreme Court cannot re-examine factual findings regarding the existence of intentional concealment of a debt, as such determinations are reserved to the court of first instance and second instance.

Parole chiave

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social security contributions intentional concealment statute of limitations inadmissible appeal fact-finding review credito di contributi contributo per l'assistenza finanziamento della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
8 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 2941 n. 8 c.c.
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2941 n. 8 c.c., in relazione all’art.
Art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.
8 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 19 settembre 2023 n. 26802
Cass. 19 settembre 2023 n. 26802; n.
n. 5413/20
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 2467-2019 proposto da: VALLEFIORITA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO CAMPANILE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrenti - Oggetto Recupero contributivo R.G.N. 2467 /20 19 Cron.

Rep. Ud.13/03/2025 avverso la sentenza n. 194/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 179/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 2467/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.9.2018 n. 194, la Corte d’appello di Campobasso rigettava il gravame proposto dalla società Vallefiorita Immobiliare srl avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, che aveva r espinto l’opposizione promossa da quest’ultima avverso i l decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell’Inps, con il quale veniva intimato il pagamentodella somma di € 90.872,07 per omissione contributiva relativa al periodo da luglio 2006 a maggio 2009, come d a verbale ispettivo del 10 luglio 2012.

Il T ribunale aveva riten uto fondata la pretesa contributiva dell’Inps, previa valutazione della natura subordinata dei rapporti lavorativi esaminati dagli ispettori. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, disattendendo l’eccezione di prescrizione, perché vi era stato occultamento doloso dei presupposti del debito contributivo e ritenendo i verbali ispettivi, in parte fidefacenti e per la restante parte non privi di efficacia probatoria, correttamente valutati,nel complesso delle risultanze processuali. Avverso la sentenza della Corte d’appello la società Vallefiorita Immobiliare srl ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2941 n. 8 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., addebitando alla Corte d’appello di avere erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione della pretesa contributiva, relativamenteal periodo luglio 2006 – luglio 2007 , non fosse decorso perché sospeso a cagione del comportamento di occultamento doloso del contribuente; si deduce che l’omissione contributiva non aveva rappresentato, in alcun modo, un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione contributiva, né costituiva un impedimento insormontabile, alla luce degli ordinari controlli attivabili dall’Istituto previdenziale.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativamente al quantum della pretesa contributiva, sull’assunto che i contributi posti in recupero riguardavano anche periodi di chiusura della struttura, durante i quali non si erano svolteprestazioni lavorative. Il ricorso è nel complesso inammissibile. Il primo motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento di fatto compiuto dallaCorte d’appello (e riservato al giudice del merito) sulla natura dolosa dell’omissione contributivatotale; la Corte ha basato tale giudizio sul rilievo che la omissione contributiva era emersa solo all’esito di una complessa indagine ispettiva, momento dal quale ha ritenuto decorrere il termine di prescrizione.

Trattasi di giudizio di fatto, non riesaminabile da questo giudice di legittimità (cfr. Cass. 19 settembre 2023 n. 26802; n. 5413/20). Il secondo motivo è inammissibile, sia perché ladeducibilità del vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. è preclusa dalla presenza di una decisione “conforme” nel primo e nel secondo grado, basata sugli stessi fatti sia perché comunque trattasi di un giudizio di merito , incensurabile in cassazione ( se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie, come detto, non proponibile).

La Corte d’appello ha, in ogni caso, accertato , sulla base delle dichiarazioni testimoniali e dei fogli presenza (cfr. p. 6 della sentenza impugnata)che le lavoratrici avevano lavorato anche nei periodi di chiusura della struttura. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. In ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiarail ricorso inammissibile .

Condanna la parte ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00per compensi professionali ed € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma