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Ordinanza — n. 16069/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court rules social security contributions prescribe from payment deadline, not tax declaration date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16069/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy partially overturned a lower court ruling regarding the prescription period for social security contributions. The appellant argued that the prescription period should start from the submission of the annual tax declaration, but the Court held that it begins from the payment deadline. Consequently, the Court found the lower court's reasoning on this specific point erroneous and remanded the case for a new examination of the unpaid contributions.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 3 legge n. 335/95: In social security matters, the prescription period for contributions begins from the deadline for payment, not from the date of tax declaration submission.

Parole chiave

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social security contributions prescription period payment deadline tax declaration Cassa psicologi remand to appellate court non-subordinate relationship contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., dell’art.
Art. 3 della legge n. 335/95
2935 c.c., dell’art. 3 della legge n. 335/95, in relazione all’art.
Art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c.
335/95, in relazione all’art. 360 primo comma nn.
art. 2935 c.c
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30303/21
Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).
Cass. n. 13463/17
tra le molte, Cass. n. 13463/17, 19640/18, Cass.
Cass. n. 13639/19
13463/17, 19640/18, Cass. n. 13639/19)- la prescrizione dei contributi decorredal termine di scadenza per il loro versamento;
Cass. n. 27509/19
Il terzo motivo (su cui Cass. n. 27509/19) può ritenersi assorbito.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 61-2019 proposto da: FERRARA ANNALISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SMEDILE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO DE FALCO; -ricorrente - contro FONDAZIONE E.N.P.A.P., - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SANDULLI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4117/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 678/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Oggetto Contributi cassa professionisti R.G.N. 61 /20 19 Cron. Rep. Ud.13/03/2025 R.G. 61/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25.6.2018 n. 4117, la Corte d’appello di Napoli: -rigettava il gravame proposto da AnnalisaFerrara nei confronti della fondazione ENPAP (Cassa Psicologi) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il ricorso promosso da quest’ultima, tendente ad accertare la non debenza di contributi e sanzioni richiesti dall’Ente previdenziale per gli anni 2001-2012; -accoglieva la domanda riconvenzionale per il pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità, pari a € 14.473,45.

La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha accertato che il rapporto di lavoro dell’appellante si era svolto nella modalità della collaborazione coordinata e continuativa, avente natura autonoma e non subordinata, mentre la Ferrari aveva dedotto la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con le Asl e tanto allo scopo di dimostrare l’insussistenza dei presupposti di iscrivibilità obbligatoria all’Ente previdenziale. Ad avviso della Corte d’appello, tali deduzioni erano, in ogni caso, inammissibili, prima che infondate, per novità della questione.

La Corte del merito riteneva, inoltre, non prescritti i contributi previdenziali richiesti dall’ente previdenziale; la professionista aveva omesso di tramettere a quest’ultimo la propria dichiarazione reddituale sicchéil termine di prescrizione dei contributi annuali non aveva mai cominciato a decorrere.La questione della illegittimità delle sanzioni e degli interessi non era stata reiterata in appello; sul relativo capo di sentenza si era pertanto formato il giudicato interno. Avverso la sentenza della Corte d’appello Annalisa Ferrara ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre la Fondazione Enpap resiste con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 3 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., censurando la sentenza per avere affermato che in assenza di trasmissione all’Ente della dichiarazione reddituale della ricorrente la prescrizione dei contributi non aveva mai iniziato a decorrere; si deduce che in casi analoghi la giurisprudenza di legittimità ha indicato come dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi la scadenza del termine per il loro pagamento.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 3 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., addebitando alla Corte di appello di avere erroneamente parificato l’ipotesi in cui l’ente di previdenza sia del tutto all’oscuro del rapporto di lavoro che comporterebbe l’obbligo di iscrizione alla Cassa (per omessa denun c ia) da quella, ricorrente nella specie, in cui l’ente è a conoscenza del rapporto di lavoro (mediante l’Asl, presso cui ella prestava la propria attività) e, quindi, avrebbe pot uto accertare ulteriori redditi non dichiarati.

Con il terzo motivo di ricorso, in via subordinata, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 3 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo che, anche a voler collegare la decorrenza della prescrizione dei contributi alla presentazione da parte dell’obbligato della denuncia dei redditi, bisognerebbe tener conto di una diversa decorrenza per le sanzioni, da individuare nella data della commessa infrazione e, dunque, nella scadenza de l termine per l’invio della comunicazione reddituale obbligatoria annuale, con conseguente prescrizione degli importi dovuti a titolo di sanzione.

Il primoed il secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati. Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21). Inoltre, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte- enunciato, in particolare, per il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa avvocati (cfr. tra le molte, Cass. n. 13463/17, 19640/18, Cass. n. 13639/19)- la prescrizione dei contributi decorredal termine di scadenza per il loro versamento;

è errato il principio fatto proprio dalla Corte d’appello,secondo il quale il termine di prescrizione dei contributi non decorre in ipotesi di mancata trasmissione della dichiarazione dei redditida parte del professionistainteressato. Nella specie, si trattava di lavoratrice in rapporto convenzionale con la ASL; il rapporto di lavoro e l ’ ammontare del reddito erano senz’altro conoscibil i da parte dell’ente previdenziale, cosicché nessun occultamento doloso del debito contributivo era configurabile. Il terzo motivo (su cui Cass. n. 27509/19) può ritenersi assorbito.

In accoglimento del primo e secondo motivo, assorbito il terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diNapoli, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, determinando l’effettivo ammontare dei contributi non prescritti. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione P.Q.M la Corte accoglie il primo e d il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,