Italian court dismisses Inps appeal on social security contributions, upholding prescription and income exemption rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the Inps's appeal against a second-instance ruling that dismissed a social security contribution claim. The court affirmed that the claim was time-barred because the professional failed to compile the specific tax form, ruling that this omission does not automatically constitute the required intent to hide debt. Furthermore, the court upheld the lower court's finding that the professional's income was below the statutory exemption threshold.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941 n.8 c.c.; Art. 44 co.2 d.l. n.269/03: The mere omission of a tax form does not equate to fraudulent concealment of debt, and annual income below the exemption limit precludes social security contributions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 30506-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DEROSE; -ricorrente - contro BARTOLONE ALFREDO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato MARCELLA ALBERGHINA, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 334/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/05/2020 R.G.N. 242/2019;
Oggetto Gestione separata avvocati R.G.N.30506/2020 Cron. Rep. Ud.13/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado,che aveva rigettato la pretesa contributiva dell’Inps per l’anno 2011 in relazione all’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps dell’avv. Alfredo Bartolone per i redditi conseguiti nell’esercizio dell’attività libero professionale. Riteneva la Corte che la pretesa fosse prescritta, decorrendo la prescrizione dalla data fissata dal d.P.C.m. 6.6.2012 per il versamento degli importi dichiarati nella denuncia dei redditi e non essendo applicabile l’art.2941 n.8 c.c. per il solo fatto della omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Aggiungeva che, comunque, il reddito prodotto nel 2011 era inferiore a €5.000 e rientrava nella fascia di esenzione ex art.44, co.2 d.l. n.269/03. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per due motivi. Bartolone Alfredo resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RILEVATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.2, co.26-31 l. n.335/95, 18, co.11 e 12 d.l. n.98/11 conv. con modif. in l. n.111/11, 53 d.P.R. n.917/86, 10, 11 e 20 l. n.576/80, 44, co.2 d.l. n.269/03, conv. con modif. in l. n.326/03 e dell’art.61, co.3 d.lgs. n.276/03, anche con riguardo all’art.2697 c.c., per avere la Corte escluso che potesse aversi iscrizione alla Gestione separata in caso di reddito annuo inferiore a €5.000.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c., in relazione agli artt.2, co.26-31 l. n.335/95, 18, co.12 d.l. n.98/11, conv. con modif. in l. n.111/11, 1 d.lgs. n.462/97 e 10, co.1 d.lgs. n.241/97, per non avere la Corte d’appello applicato la sospensione della prescrizione ex art.2941 n.8 c.c. non avendo il professionista compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il ricorso non è inammissibile per mancata esposizione dei fatti di causa. Sebbene in modo sintetico e anche mediante narrazione nel corpo dei motivi, il ricorso individua la pretesa sostanziale dell’Inps e le difese del professionista nonché le ragioni della decisione di secondo grado.
Nemmeno il ricorso è inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c., in quanto la giurisprudenza in materia si è consolidata dopo la proposizione del ricorso. Ciò premesso, va aggiunto che la decisione si basa su una doppia ratio decidendi, attaccata con ciascuno dei due motivi di ricorso. Essendo infondato il secondo motivo, come si dirà, diviene inammissibile il primo per difetto di interesse,poiché, quand’anche fondato, il suo accoglimento non potrebbe condurre alla cassazione della pronuncia, retta sulla restante ragione decisoria (v. Cass.12372/06).
Il secondo motivo è infondato poiché la sentenza si è attenuta all’orientamento di questa Corte (tra le tante, v. ad es. Cass.37529/21, Cass.28594/23), da riaffermare in questa sede, secondo cui non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 c.c. Né l’Inps con il motivo di ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte circa l’insussistenza del dolo. Conclusivamente il ricorso va rigettato con condanna alle spese secondo soccombenza. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore importo