Court partially reforms appeal ruling: dismisses contribution claim but cancels civil sanctions for 2009 due to unconstitutional law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court partially reformed the lower court's decision, dismissing the claim for unpaid contributions while cancelling the civil sanctions for the 2009 tax year. The appellant argued that the contribution was not due because she was not required to join the bar association's pension fund, and that the statute of limitations had expired. The court held that while the contribution obligation existed, the specific regulation imposing civil sanctions for that period was declared unconstitutional by the Constitutional Court, thereby exempting the lawyer from those penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, co. 12 d.l. n. 98/11; Art. 136 Cost.: The civil sanctions for non-payment of contributions to the separate management for lawyers prior to the entry into force of the unconstitutional provision are not applicable, exempting the professional from such penalties for that period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 30269-2020 proposto da: PANICO SILVIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO FABIANI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -resistente con procura – nonché contro S.C.C.I.
S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; Oggetto Gestione separata avvocati R.G.N.30269/2020 Cron. Rep. Ud.13/03/2025 -intimata - avverso la sentenza n. 2/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/04/2020 R.G.N. 116/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Ancona accertava il debito contributivo di Silvia Panico neiconfronti dell’Inps, relativo al reddito da lavoro autonomo professionale percepito come avvocatonell’anno 2009, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Istituto.
Riteneva la Corte d’appello:che l’iscrizione fosse dovuta, atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo; che il credito non fosse prescritto , decorrendo la prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Applicava, infine, le sanzioni civili parametrate all’ipotesi di evasione contributiva. Avverso la sentenza ricorre Panico Silvia per due motivi. L’Inps si è limitato a conferire procura senza svolgere attività difensiva mentre è rimasta intimata la Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RILEVATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Silvia Panico deduce violazione e falsa applicazione del’art.2, co.25 e 26 l. n.335/95 e 18 l. n.111/11, per avere la Corte d’appello ritenuto che il contributo integrativo non bastasse a costituire una posizione previdenziale presso la Cassa forense. Con il secondo motivo di ricorso, Silvia Panico deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c. per avere la Corte di merito fatto decorrere la prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, nonché violazione e falsa applicazione dell’art.116, co.8, lett.
b) l. n.388/00 per avere ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR integrasse evasione contributiva. Il primo motivo è infondato. A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12, d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es. Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato).
Se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa – come è nel caso di specie – lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95. In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica;
è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95.
Da ultimo, l’orientamento di questa Corte di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la citata sentenza n.104/22 e con la sentenza n.55/24. In esse si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondono ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost.
Il secondo motivo è infondato quanto al profilo riferito alla prescrizione, sebbene vada corretta la motivazione. Ha errato la Corte nell’affermare la decorrenza della prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché, come più volte affermato da questa Corte (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20, Cass.10273/21, Cass.17970/22), la prescrizione non decorre dalla predetta data ma dalla scadenza del termine di legge previsto per il pagamento della contribuzione (art. 55 R.D.L. n.1827/35, conv. con modif. in l. n.1155/36).
Si è poi affermato che per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, l’art. 12, co.5 d.lgs. n. 241/97 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n.241 cit., sicché dalla data fissata in tale decreto decorre il termine di prescrizione (tra le tante, v.
Cass.17970/22, Cass.24047/22, Cass.22336/22, Cass.25775/23, Cass.22882/24). Quanto ai contributi relativi all’anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, che all’art.1, co.1 fissa il termine per il versamento al 6.7.2010. Circa la latitudine soggettiva del differimento, questa Corte, alla luce dell’univoco dettato letterale della previsione regolamentare, ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Il differimento, dunque, non si applica soltanto a coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione; ciò che rileva è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (tra le tante, v. Cass.10273/21, Cass.24668/22, Cass.23314 e 23309 del 2022).
Nel caso di specie, l’atto interruttivo è dell’1.7.2015, e quindi tempestivo. Fondata è invece la seconda censura veicolata dal motivo, relativa alle sanzioni civili. Le sanzioni civili riguardano l’anno 2009, ovvero epoca antecedente l’entrata in vigore del d.l. n.98/11. Ora, la sentenza n.104/22 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12 d. l. n.198/11 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art.22 l. n.576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente, delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Per effetto di tale sentenza, applicabile ex art.136 Cost. al caso di specie, non essendo ancora caduto il giudicato interno sull’obbligo di pagamento delle sanzioni civili, il motivo va accolto in parte qua con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2009 (v. Cass.17970/22, Cass.30406/22, Cass.4078/23). Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazione al secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui sopra; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che la ricorrente non è tenutaal pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2009.
Le spese dell’intero processo son