Cassation court suspends case pending EU Court ruling on collective dismissal law applicability to employee transfers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the proceedings and ordered a new hearing due to a preliminary reference question raised by the Court of Appeal of Naples. The lower courts had dismissed the workers' claims regarding illegal transfers and collective dismissal procedures under Law 223/1991. The suspension was necessary because the interpretation of the relevant EU Directive by the Court of Justice of the European Union could significantly impact the outcome of this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 co. 1 L. 223/1991; Art. 1 par. 1 lett. a) Directive 1998/59/CE: The applicability of national collective dismissal laws to employee transfers must be determined by the Court of Justice of the European Union when fundamental questions of interpretation arise, necessitating a suspension of domestic proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12191/2024r.g., proposto Betto Antonella, Coserini Massimo e Venturi Simona, elett. dom.tiin Via Crescenzio n. 58, Roma, rappresentatie difesi dagli avv.ti Bruno Cossu, Carlo Cester e Francesco Rossi. ricorrenti contro Alpitour spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via L.G. Faravelli n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Musy, Corinne Busso e Enzo Morrico. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torinon. 118/2024pubblicata in data 22/03/2024, n.r.g. 619/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello nella camera di consiglio del giorno 27/03/2025 riconvocata nel giorno 14/05/2025. RILEVATO CHE 1.-Gli odierni ricorrenti erano dipendenti di Alpitour spa con mansioni di “trade account” relative, da ultimo, alle agenzie di viaggio della zona delle provincie di Padova e Venezia quanto alla sig.ra Betto, della zona del OGGETTO: trasferimento in esito a procedura di riduzione del personale -inottemperanza -assenza ingiustificata - licenziamento per giusta causa - applicabilità della legge n. 223/1991 Trentino-Alto Adige e parte del Veneto quanto al sig.
Coserini, e della zona di Verona, Mantova e Brescia quanto alla sig.ra Venturi. Con decorrenza dal 14/03/2022 erano stati trasferiti presso la sede di Pesaro, ma non si erano presentati al lavoro nella nuova sede. Pertanto con missiva del 20/04/2022 erano stati licenziati per giusta causa, rappresentata dall’assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per oltre cinque giorni. Adìvano il Tribunale di Torino per ottenere l’annullamento del licenziamento sia per vizi formali e procedurali, non essendo stata rispettata la procedura di consultazione sindacale prevista per i licenziamenti collettivi dalla legge n. 223/1991, sia per vizi sostanziali, atteso che il trasferimento era illegittimo. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’impugnazione con ordinanza (secondo il rito di cui alla legge n. 92/2012) e poi, con sentenza, rigettava l’opposizione dei lavoratori.
Quel giudice riteneva che al fine di invocare l’eccezione di inadempimento, i lavoratori avrebbero dovuto dimostrare l’illegittimità del trasferimento e la sua idoneità a pregiudicare interessi personali e familiari del dipendente, laddove i ricorrenti si erano limitati a dedurre la distanza di circa km. 400 della nuova sede di lavoro rispetto alla precedente. Aggiungeva che non poteva applicarsi la legge n. 223/1991, neppure adottando una nozione ampia di licenziamento, intesa come comprensiva di ogni “modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore” (come affermato dalla Corte GUE in causa C.422/2014), poiché i cinque lavoratori trasferiti non operavano nella medesima unità produttiva e neppure nella medesima provincia.
Aggiungeva che la riorganizzazione aziendale era pacifica, così come pacifica era la conseguente soppressione della figura di “trade account”, con assegnazione dei relativi compiti ad agenti, sicché vi era il nesso causale fra tale soppressione ed i trasferimenti. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dai lavoratori. 4.- Avverso tale sentenza Betto Antonella, Coserini Massimo e Venturi Simonahanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-Alpitour spa ha resistito con controricorso. 6.-Tutte le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE In relazione al primo motivo di ricorso –con cui i ricorrenti, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 24, co. 1, L. n. 223/1991 alla luce dell’art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva CE 1998/59 del 20/07/1998, come interpretato dalla Corte GUE per avere la Corte territoriale escluso l’applicabilità della legge n. 223/1991 – il Collegio prende atto che la Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza del 20/11/2024, ha sollevato con rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE questioni interpretative della predetta direttiva, la cui decisione da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea può avere ricadute sul presente ricorso.
Inoltre, la portata generale delle questioni poste dal predetto motivo, la loro novità e la loro particolare rilevanza nomofilattica sono tali da consigliare la fissazione di una pubblica udienzaex art. 375, u.c., c.p.c. Si impone pertanto un rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella ca