Cassation court dismisses INPS appeal, upholding partial recognition of figurative service increases for military workers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the INPS's cassation appeal against a partial judgment recognizing figurative service increases for a former military worker. The appellant argued that the lower court incorrectly applied rules regarding service increases, claiming they should not count towards specific indemnities. The court rejected this, ruling that figurative increases are not void and must be considered for the one-time indemnity, citing Constitutional Court precedents on equal treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 DPR n. 1092/1973; Art. 8 Law n. 665/1996: Figurative service increases recognized by decree are not void and must be considered for the calculation of the one-time indemnity, ensuring equal treatment between workers who retired and those who did not.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9800-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINOSGROI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrenti - contro MONTELLA GIOVANNI; -intimato - avverso la sentenza n. 3373/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2021 R.G.N. 3242/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.9800/2022 Cron. Rep. Ud.15/05/2025 Rilevato che: Con sentenza del giorno 7 . 10.2021 n. 3373 , la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame proposto da Montella Giovanni, avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultimo, controllore di volo e dipendente dell’Aeronautica Militare nel periodo 1978-1997 e dell’Enav nel periodo successivo, volta ad ottenere il riconoscimento di contributi figurativi maturati, a fini pensionistici, nel periodo in cui aveva prestato la propria attività alle dipendenze dell’Aeronautica Militare.
Il tribunale ha rigettato la domanda, rilevando che la locuzione “servizio prestato”, pur atecnica, faceva riferimento al servizio effettivo, senza che potessero venire in rilievo eventuali maggiorazioni che rientravano, invece , nel concetto di “servizio utile”. La Corte d’appello, da parte sua, a supporto dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame di Montella Giovanni, ha valorizzato la circostanza che quest’ultimo avesse già ottenuto dal Ministero della Difesa, con decreto, la costituzione della posizione assicurativa comprensiva anche degli aumenti figurativi; pertanto, doveva applicarsi nei suoi confronti la norma di cui all’art. 8 della legge n. 665/96, ed avendo egli maturato un’anzianità contributiva superiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, ne conseguiva il diritto alla maggiorazione di un terzo del servizio prestato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1 , del d.lgs. n. 149/97 e dell’art. 5 , comma 1 , della legge n. 248/90.
Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motiv o, mentre Montella Giovanni non ha spiegato difese scritte. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione di legge, in particolare, dell’art. 124 , comma 1 , del d. P . R . n. 1092/73, in combinato disposto con l’art. 8 della legge n. 665/96, dell’art. 5 della legge n. 248/90 e dell’art. 1 della legge n. 449/97, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva riconosciuto l’anzianità contributiva con la maggiorazione dei contributi figurativi, laddove, ai sensi delle norme di cui in rubrica, tale maggiorazione di un terzo varrebbe solo in favore del militare che cessa dal servizio avendo già maturato il diritto a pensione, in quanto la locuzione “servizio prestato” di cui alle norme richiamate andrebbe intesa come “servizio effettivo” e non come “servizio utile”.
Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ Al dipendente dell'Aeronautica Militare, se transitato all'ENAV (Ente nazionale assistenza volo) prima della maturazione del diritto alla pensione, non spetta - ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps (prevista dall'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 "ratione temporis" applicabile) - l'aumento figurativo della contribuzione stabilito dall'art. 19 del citato decreto, senza che ciò determini una violazione del principio della parità di trattamento, attesa l'eterogeneità delle situazioni a confronto; tuttavia, i periodi di contribuzione figurativa maturati nell'Aeronautica non sono infruttuosi e rilevano ai fini del riconoscimento dell'indennità una tantum di cui al citato art. 124” (Cass. nn. 31599del 2024, 6343 del 20 23) .
In particolare, gli aumenti figurativi riconosciuti con decreto del Ministero della Difesa, su cui si era basata la decisione della Corte del merito, non sono infruttuosi, in quanto rilevano ai fini della liquidazione dell'indennità una tantum prevista dal medesimoart. 124 del d .P.R. n. 1092 del 1973 (Corte dei conti, sezioni riunite, sentenza n. 11 del 2011, cit., punto 10 dei Motivi della decisione). Anche da questo punto di vista, si deve escludere l'irragionevolezza del complessivo bilanciamento attuato dallegislatore, che trova una plausibile giustificazione nelle particolari caratteristiche del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (Corte dei conti, sezioni riunite, sentenza n. 8 del 2011, cit., punto 13 dei Motivi della decisione).
Tale interpretazione delineata dal giudice contabile è stata sottoposta allo scrutinio di costituzionalità e il giudice delle leggi, con la sentenza n. 39 del 2018, ha dichiarato non fondate le questioni proposte in riferimento all'art. 3 Cost., per l'asserita disparità di trattamento con chi cessi dal servizio dopo aver conseguito il diritto alla pensione e benefici così dell'integrale riconoscimento degli aumenti figurativi della contribuzione. In buona sostanza, l a Corte costituzionale ha preso le mosse dall'interpretazione accreditata dall'organo della nomofilachia contabile e ha osservato, a tale riguardo, che "I servizi speciali, che determinano l'aumento figurativo dell'anzianità, sono valutati solo dopo che siano raggiunti i requisiti di legge per ottenere la pensione, in una prospettiva che abbraccia l'intero percorso lavorativo.
Nell'ambito di una tale valutazione onnicomprensiva, il conseguimento del diritto alla pensione non configura un dato accidentale ed estrinseco, ma rappresenta un tratto distintivo di rilievo cruciale, che rivela l'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto e giustifica il trattamento differenziato dei servizi speciali di chi non abbia maturato il diritto alla pensione (Corte cost. n. 39/18). Per le considerazioni che precedono il ricorso dell'Inps è fondato e la sentenza impugnata dev’essere cassatae, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della originaria domanda con la quale il ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto all’aumento di un terzo della propria anzianità contributiva relativamente al periodo nel quale ha svolto il servizio presso l’Aeronautica Militare.
Il consolidarsi dell’orientamento richiamato in epoca successiva al deposito del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda di