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Ordinanza — n. 16008/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS agricultural contributions ruling, upholding exclusive professional activity finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16008/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Maria Monia Ciancio's appeal against the Second Instance Court's decision ordering her to pay agricultural contributions. Ciancio argued the INPS failed to specify appeal grounds and that her non-agricultural work proved she lacked professional exclusivity, while the INPS contended her activities were exclusively agricultural. The court ruled that the lower court correctly applied civil code provisions to find her agricultural work exclusive and that the interruption of prescription by the INPS notice was a matter of fact review, not legal error.

Regesto Legislator

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Art. 2697 cod. civ.; Art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995: The court's assessment of whether an individual's professional activity is exclusively agricultural is based on factual evidence, and the determination of whether a specific act effectively interrupts the five-year prescription period is a matter of fact review, not subject to cassation review.

Parole chiave

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agricultural contributions professional activity exclusivity interruption of prescription civil code provisions second instance appeal factual review standard social security payments contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 342 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso la difesa della ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 434 cod. proc. civ.
e dell’art. 434 cod. proc. civ. in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Art. 2697 cod. civ.
Con il terzo motivo la difesa della ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt.
Art. 2933 cod. civ.
Art. 2935 cod. civ.
Art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995
e dell’art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995 in relazione all’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
P.Q.M rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 342 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso la difesa della ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.
art. 434 cod. proc. civ
e dell’art. 434 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.31/05/2021,n. 15140
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24275-2019 proposto da: CIANCIO MARIA MONIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO SARDELLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrenti – Oggetto CONTRIBUTI IMPRENDITORI AGRICOLI R.G.N.24275/2019 Ud.08/04/2025CC avverso la sentenza n. 2/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 106/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Rilevato che:

1. Con ricorso depositato in data 28/01/2014 Maria Monia Ciancio adiva il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, e impugnava l’avviso di addebito n. 594 2013 0000476273000 con il quale l’INPS di Enna chiedeva il pagamento della somma di euro 12.923,72 a titolo di gestione agricola –lavoratori autonomi e associati per gli anni dal 2007 al 2012. La ricorrente contestava l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 29/03/2004, n.

99. L’INPS si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Enna, sezione lavoro, con la sentenza n. 65/2016 accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di addebito.

2. L’INPS proponeva appello per la riforma della sentenza. Maria Monia Ciancio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 2/2019 depositata il 23/01/2019, la Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, accoglieva l’appelloe, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’impugnazione dell’avviso di addebito condannando Maria Monia Ciancio alle spese del doppio grado di giudizio.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Maria Monia Ciancio con quattro strumenti di impugnazione. L’INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’8/4/2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa della ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e dell’art. 434 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Si deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata da Ciancio Maria Monia nel giudizio di secondo grado, argomentando dalla circostanza che l’appello dell’INPS si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni spese dall’Istituto nel primo grado, senza indicare in modo specifico i capi della decisione impugnati e senza devolvere alla Corte di Appello benindividuate questioni così lasciando al giudicante un inammissibile potere discrezionale di individuare i capi della decisione oggetto di impugnazione. 1.1.

Il motivo è inammissibile. La sentenza della Corte di Appello affronta l’eccezione di inammissibilità del gravame e affermache con l’ atto di appello erano state mosse specific he critiche alla sentenza del Tribunale essendo state indicate le questioni giuridiche sollevate e le norme di rilievo coinvolte. A fronte di ciò la critica mossa dal primo motivo di impugnazione è formulata in modo talmente sintetico e ge neric o da incorrere nella sanzione dellainammissibilità. 1.2. Assume rilievo, in proposito, il costante orientamento di questa Corte secondo il quale:

«in tema diricorso per cassazione, il principio diautosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo diricorso con cui il ricorrente, nel dolersi che la corte d'appelloaveva erroneamente disatteso l'eccezione diinammissibilità dell'appello proposto dalla controparte, per avere dedotto, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente introdotti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, aveva omesso di fornire idonea indicazione dei fatti specifici non esaminabili, in quanto estranei al giudizio, e degli atti processuali pertinenti, con particolare riguardo all'atto d'appellocontenente i riferimenti fattuali contestati e la loro specifica indicazione differenziale rispetto ai contenuti dell'atto di citazione, non allegato)» (Cass. 30/07/2024, n.21346 ) .

Ed ancora: «il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione -che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte -trova applicazione anche in relazione ai motivi diappello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove ilricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto diappello per genericità dei motivi, deve riportare nelricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito,riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, diinammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio diautosufficienza di esso » (Cass. 23/12/2020, n.29495 del 23/12/2020) .

2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. 99/2004, e dell’art. 2135 cod. civ. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 regolamento CE n. 1257/1999 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Si deduce, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe errato nell’interpretare la normativa invocata, di rilievo ai fini della qualificazione della ricorrente quale imprenditore agricolo professionale. In particolare si sostiene che non sarebbe corretto affermare – come fatto dalla Corte di Appello – che sarebbe irrilevante il requisito dimensionale della azienda e le ore/giornate di lavoro complessivamente lavorate dall’interessato se non in relazione ad eventuali attività professionali extra- agricole, perché , proprio in relazione alle giornate dedicate alla azienda, ciò che mancherebbe innanzi tutto in capo alla Ciancio sarebbe la natura stessa di imprenditore agricolo, trattandosi di persona che mai aveva venduto e commercializzato prodotti agricoli traendone un qualche reddito. 2.1.

Il motivo è infondato, perché travisa il senso della decisione e non attingela motivazione. La sentenza della Corte di Appello dà atto che la Ciancio era: iscritta alla CC.II.AA. di Enna quale impresa agricola, titolare di partita IVA, in possesso della qualifica di capo azienda, titolare di azienda. Dunque, secondo la sentenza, era fuori discussione la qualificazione quale imprenditore agricolo della ricorrente e sul punto sussiste accertamento di fatto condotto dalla Corte di Appello, irripetibile davanti a questa Corte di legittimitàe nemmeno specificamente contestato dalla ricorrente con il ricorso. 2.2.

Presupposto l’accertamento in fatto appena chiarito, la Corte di Appelloha applicato l’art. 1, comma 1, d.lgs. 99/2004 secondo il quale è i mprenditore agricolo professionale chi dedichi alla impresa agricola almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro e ha concluso che, per quanto dimostrato dal verbale ispettivo,la ricorrente era imprenditrice agricola perchè non aveva altre attività, traeva redditi solo dalla impresa e dalla attività agricola. 2.3.

Tale motivazione non si espone alle censure che le vengono mosse atteso che, alla luce delle disposizioni citate, una volta che sia stata accertata la qualità di imprenditor e agricolo, il requisito della professionalità discende d alla prevalenza della attività agricola su eventuali altre attività professionalmente esercitate. Orbene, la Corte di Appello ha rilevato che in questo caso non erano state dedotte né dimostrate altre attività e pertanto non sussiste la dedotta violazione di legge. 2.4. Va poi rilevato che, nella parte in cui il secondo motivo propone una rivalutazione del materiale probatorio al fine di escludere la natura di imprenditore agricolo della ricorrente, esso è inammissibile .

Si tratta, come già evidenziato, di apprezzamento di fatto il cui riesame è precluso a questa Corte.

3. Con il terzo motivo la difesa della ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 137 e 152 cod. proc. civ. e denuncia anche un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. d avviso della ricorrente la sentenza della errato nel ritenere assolto daparte dell’INPS l’onere di provarela sussistenza dei requisiti giuridici ai fini della obbligatorietà della contribuzione previdenziale.

In sostanza la Corte avrebbe contravvenuto alle regole che presiedono all’onere della provain materia, gravando la Ciancio della dimostrazione dell’insussistenza dei presupposti per la qualificazione quale imprenditore agricolo. 3.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. perché deduce una insufficiente e contraddittoria motivazione ma non attinge l’accertamento delfatto storico come effettuato dalla sentenza impugnata e come innanzi ripercorso nella delibazione del secondo motivo di ricorso.

Di fettano , per questa via, i presupposti per l’impugnazione ai sensi dell’art. 360 , primo comma,n. 5 cod. proc. civ.: in tema di sindacato di legittimità, infatti, l'errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l'errore consista nell'omesso esame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà dellamotivazione), sempre che non ricorra l'ipotesi della cd. doppia conforme ai sensi dell'art. 348 ter, commi4 e 5, c.p.c. (Cass, 21/12/2022, n. 37382 ) . 3.2.

Sotto altro profilo,poi, con il terzo motivo si deduce la violazionedell’art. 2697 cod. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe invertito l’onere probatoriocirca la prova della qualifica di imprenditore agricolo. Il motivo è infondato. L’inversione dell’onere probatorio cosi come contestata non sussiste perché la sentenza non addossa alla ricorrente l’onere di provare il fatto negativo di non essere imprenditore agricolo ovvero di non essere imprenditore agricolo professionale. La sentenza, al contrario, valuta il verbale ispettivo , le risultanze documentali e tutti gli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio e accerta che l’INPS ha offerto la prova del la natura di imprenditore agricolo della Ciancioravvisandola nell’esclusività della attivitàe deducendone , per questa via , la professionalità .

Inoltre, la sentenza sottolinea che dalle prove acquisite non emergevano fatti che, diversamente, contrastassero l’accertamento principale del la natura professionale della attività imprenditoriale agricola esercitata. Va rilevato allora che ,afronte di questo, centrale e non scalfito, accertamento, era onere della parte ricorrente allegare e provare l’avvenuto esercizio diattività professionali extra agricole che valessero a escludere la natura esclusiva o prevalente della attività imprenditoriale agricola accertata. In conclusione, la sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione del primo comma e anche del secondo comma dell’art. 2697 cod. civ. e non sussiste la dedotta violazione di legge.

4. Con il quarto motivo di ricorso la difesa della ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2933 e 2935 cod. civ. e dell’art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Si sostiene che la sentenza della Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che il verbale di accertamento avesse i requisiti per essere valutato quale atto efficacemente interruttivo della prescrizione quinquennale. 4.1. Il motivo è inammissibile. C irca l’idoneità del verbale quale atto interruttivo della prescrizione sussiste accertamento in fatto condotto dalla Corte di Appello, dal momento che la sentenza afferma:

«l’eccezione non è fondata perché data la decorrenza dell’iscrizione nella gestione agricola dei lavoratori autonomi dal 28 novembre 2006 il termine quinquennale di prescrizione venne interrotto il 9 marzo 2011, con la notifica del verbale di accertamento (doc. 1 prod. INPS in primo grado) atto in cui l’INPS manifestava la chiara intenzione di far valere il proprio diritto». 4.2. Si consideri, in proposito, il costante orientamento di questa Corte secondo il quale: al fine di produrre effettiinterruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).

La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamentodi fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cass.31/05/2021,n. 15140 ) .

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ric