Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15997/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal due to appellate court's failure to consider higher taxable income facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15997/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The INPS appealed a lower court ruling that dismissed its claim regarding social security contributions for the year 2010. The appellate court had rejected the INPS's position because it found the appellant's income was below the threshold for mandatory separate management registration. The Supreme Court found the appellate decision flawed because it overlooked a specific fact: the appellant's actual taxable income was significantly higher than the court had considered, which would have triggered the registration requirement. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate judgment and remanded the case for a new decision based on the correct income figures.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The appellate court's failure to consider a decisive fact regarding the appellant's actual taxable income, which exceeds the threshold for mandatory registration, renders the judgment voidable and requires remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
omesso esame fatto decisivo iscrizione gestione separata reddito imponibile Irpef limiti iscrizione previdenza rinvio nuova composizione deducibilità dei contributi di mantenimento esenzione dal pagamento dei contributi importo della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso la difesa dell’INPS deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19627-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro FACCHINO VINCENZO PIO MATTEO; -intimato – avverso la sentenza n.1614/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 1488/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO Oggetto PREVIDENZA PROFESSIONISTI R.G.N.19627/2022 Ud.08/04/2025CC ROSETTI a vverso la sentenza n. 1614/2021 de lla Corte di Appello di Bari –Sezione lavoro depositata il 02 / 11 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile2025 dal consigliere Riccardo Rosetti; Rilevato che:

1. Vincenzo Pio Matteo Facchino, avvocato, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi nei confronti dell’INPS l’illegittimità della pretesa dell’Istituto riguardante i contributi per l’anno 2010, formalizzata con avviso di addebito, frutto dell’iscrizione di ufficio del ricorrente alla gestione separata. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, accoglieva la domanda affermando che il ricorrente, in qualità di avvocato, era già iscritto ad una Cassa di previdenza senza obbligo di iscrizione alla gestione separata.

2. L’INPS proponeva appello. Vincenzo Pio Matteo Facchino si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 1614/2021 depositata il 02/11/2021 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, rigettava l’impugnazione dichiarando l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata del Facchino per l’anno 2010 perché questi aveva fruito di un reddito di euro 1.115,00 per il medesimo anno, inferiore al limite di euro 5.000,00.

3. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’INPS. Vincenzo Pio Matteo Facchino ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato.

4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’8/4/2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la difesa dell’INPS deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. L’Istituto rappresenta che la sentenza impugnata, nel respingere l’appello dell’INPS e confermare l’annullamento della iscrizione di ufficio per l’anno 2010 dell’avvocato Facchino alla gestione separata, avrebbe considerato quale decisivo presuppostodi fatto che per l’anno in questione il contribuente aveva dichiarato redditi per euro 1.115,00 ai fini Irpef e, pertanto, al di sotto del limite di euro 5.000,00, così omettendo di considerare che, in realtà, per l’anno in questione il reddito indicato ai fini Irpef era pari ad euro 7.414,00 e per questa via superiore al limite previsto per l’iscrizione alla gestione separata.

2. Il ricorso èfondato. La sentenza della Corte di Appello, nell’affermare che il reddito di rilievo per l’anno in questione era inferiore alla somma di euro cinquemila si riferisce ai «prospetti allegati nel fascicolo di parte ricorrente in primo grado», non fa alcunriferimento e, per questa via, omette di considerare che dalla dichiarazion e dei redditi del professionista, prodotta e invocata dall’INPS fin dalla prima difesa innanzi al Tribunale, risultava un reddito superiore . 2.1. Per questa viaè stato trascurato un fatto secondario emergente dalla dichiarazione dei redditi prodotta dall’Istituto e potenzialmente decisivo ai fini di definire alla definizione della quaestio facti principale, e cioè l’accertamento del reddito prodotto nell’anno, e di condurre a un possibile, diverso esito della lite.

3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, dovrà provvedere anche a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così dec