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Ordinanza — n. 15992/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension appeal citing error of law regarding interpretation of subordinate claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15992/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Domenico Lamboglia against the INPS inadmissible, ordering him to pay litigation costs. Lamboglia argued that the lower court failed to address his subordinate claim regarding pension rate differences and incorrectly assessed the extinction of his claim based on payment records. The court rejected these arguments, ruling that the interpretation of the lower court's judgment regarding the scope of claims and the evaluation of documentary evidence fall within the exclusive domain of the trial judge and are not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 and n. 3 of the Code of Civil Procedure; The interpretation of the lower court's judgment regarding the scope of claims and the evaluation of documentary evidence are not subject to cassation review but only to scrutiny of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension rate differences subordinate claims interpretation of judgment evaluation of evidence inadmissible appeal Code of Civil Procedure judicial discretion calcolo della rendita di vecchiaia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 of the Code of Civil Procedure
Si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma primon.
Art. 360, comma 1, n. 3 of the Code of Civil Procedure
Si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma primon.
Art. 112 of the Code of Civil Procedure
c iv ., della violazione dell'art. 112 c od .
Art. 2697 of the Civil Code
Art. 116, comma 1 of the Code of Civil Procedure
Art. 13, comma 1 quater of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 28/12/2024 n. 34762
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1551/2019 R.G. proposto da LAMBOGLIA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato DE ROSA ANDREA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato PATTERI ANTONELLA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CALIULO LUIGI e PREDEN SERGIO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3061/2018 pubblicata il 20/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n.3061/2018 pubblicata il 20/07/2018, ha accolto il gravame proposto dall’INPS nella controversia con Domenico Lamboglia.

2. La controversia ha per oggetto il pagamento delle differenze sui ratei di pensione di anzianità — da riliquidare con la maggiorazione dell’anzianità contributiva ex art.4 legge n.11/1996 — per il periodo dal 1997 al 2014, in via principale anche con imputazione dell’incremento convenzionale alla anzianità contributiva maturata prima del 31/12/1994 (cc.dd. quote A e B) e in via subordinata con riferimento a quella maturata dal 01/01/1995 (c.d. quota C).

3. Il Tribunale di Tivoli accoglieva la domanda proposta in via principale. La corte territoriale, i n integrale riforma della sentenza appellata ha rigettato le domande originariamente proposte da Lamboglia.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre Lamboglia, con ricorso affidato a due motivi. INPS resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., «per assenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riconducibile all’errata interpretazione della domanda», con riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

3. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere che egli avrebbe proposto solo l a domanda di riliquidazione della prestazione previdenziale con imputazione dell’incremento convenzionale alla anzianità contributiva maturata prima del 31/12/1994 e applicazione dell’aliquota del 2,5% in quota A.

4. La corte territorialenon ha omesso di pronunciare sulla domanda proposta in via subordinata, fondata sulla imputazione dell’incremento convenzionale alla anzianità contributiva maturata dopo il 31/12/1994, perchè dopo aver escluso la fondatezza della domanda proposta in via principale ha ritenuto che la domanda proposta «solo per completezza» dall’odierno ricorrente fosse carente di deduzioni con riferimento alla sua causa petendi.

5. Dopo aver proceduto a un attento esame degli atti introduttivi e delle difese spiegate dalle parti, la corte territoriale ha ritenuto che «il ricorso non conteneva alcuna allegazione sulla causa petendi relativa al conteggio subordinato e verteva tutto sulla quota A», e più in particolare che l’appellato non aveva dato alcuna spiegazione sul fondamento giuridico delle somme pretese con la domanda proposta «solo per completezza», e che tali ragioni giuridiche nemmeno fossero desumibili dai conteggi allegati, relativi alle differenze pretese per il periodo dal 1997 al 2014, laddove la sentenza n.10376/2010 della Corte d’appello di Roma, ossia il titolo della pretesa fatta valere in giudizio, era relativa alle differenze per il periodo dal 1997 al 2003.

6. Si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma primon. 4, cod. p roc . c iv ., della violazione dell'art. 112 c od . p roc . c iv ., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360 comma primo n. 5 c od . p roc . c iv. (Cass.28/12/2024 n.34762, con ampio riferimento ai precedenti conformi).

7. La corte territoriale ha motivato in modo puntuale, e con specifico riferimento agli atti di causa, le ragioni poste a fondamento del risultato interpretativo al quale è pervenuta, e dunque deve dichiararsi la inammissibilità del motivo.

8. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere provato il fatto estintivo dedotto in giudizio dall’I.N.P.S., ossia la prova del pagamento degli arretrati pretesi in giudizio.

9. La corte territoriale ha fondato il proprio convincimento non solo sulla mancanza di una specifica contestazione ─ da parte dell’odierno ricorrente ─ della documentazione prodotta dall’INPS, e dalla genericità e tardività delle sue difese in appello ; ciò che integrerebbe, ad avviso del ricorrente, le violazioni oggetto del motivo di ricorso.

10. La corte territoriale ha ritenuto provato il pagamento degli arretrati già sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall’I.N.P.S., ossia i cedolini di pagamento della pensione mensile «con i quali risultano corrisposti tutti gli arretrati corrispondenti ai tre mod. Te sopra menzionati».

11. Anche il secondo motivo, così come il primo, si risolve dunque nella censura di un apprezzamento dei fatti riservato al giudice del merito, sottratto al sindacato di legittimità in quanto avente ad oggetti documenti liberamente valutabili dal giudice di merito ex art.116 comma primo cod. proc. civ.

10. P.Q.M 11. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma