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Ordinanza — n. 15972/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against labor court ruling on direct farmer status and late INPS constitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15972/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Nicola Calabrese's appeal against the lower courts' denial of his claim to be recognized as a direct farmer. Calabrese argued that the late constitution of INPS caused absolute preclusion of evidence, but the court found this argument unfounded. The court emphasized that in labor proceedings, judges must actively seek the truth and that the late appearance of INPS did not automatically invalidate documents produced by the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 416 c.p.c.; In labor proceedings, the principle of inquisitorial truth-seeking prevails over strict formal preclusion, meaning late constitution of a party does not automatically render evidence inadmissible if the opposing party did not timely object.

Parole chiave

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labor law procedure direct farmer status inquisitorial truth seeking late party constitution evidence admissibility preclusion rules INPS social security pagamenti diretti all'agricoltura

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta laviolazione dell'art.
Art. 416 c.p.c.
3 c.p.c.- è dedotta laviolazione dell'art. 416 c .
Art. 111, co. 6, Cost.
5 c.p.c.– è dedotto omesso esame circa un punto decisivo della controversiae violazione dell’art. 111 , co.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello ste
art. 420 cod. proc. civ
8924 del 2015 ) non è decisivo , ove si consideri -a tacer d’altro- che , per il precedente, un a questione di limite al potere officioso del Giudice può porsi solo ove la parte interessata abbia ritualmente e tempestivamente eccepito la tardività di costituzione del convenuto, all'udienza ex art. 420 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., nr. 11353 del 2004
Cass. n. 14755 del 2018
Cass. n. 18362 del 2020
14755 del 2018;Cass. n. 18362 del 2020; Cass.
Cass. nr. 36455 del 2023
18362 del 2020; Cass. nr. 36455 del 2023) e accertata la verità dei fatti controversi.
Cass. nr. 3467 del 2019
In questo senso, il richiamo, in ricorso,a Cass. nr. 3467 del 2019 (che si è posta sulla scia di Cass nr.
Cass nr. 8924 del 2015
Cass. nr. 7272 del 2024
Cass. nr. 7272 del 2024, punto 13.3; Cass.nr.
Cass. nr. 7090 del 2022
Cass. n. 37288 del 2022
Cass. n. 37288 del 2022 , in motiv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16628-2019 proposto da: CALABRESE NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO GAUDIO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; -resistente con mandato – avverso la sentenza n. 409/2018 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 27/11/2018 R.G.N. 177/2013; Oggetto Poteri officiosi Giudice del lavoro R.G.N.16628/2019 Cron. Rep. Ud.08/04/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dallaConsigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATOCHE:

1. L a Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto-, con la sentenza impugnata, ha confermato , p er quanto qui ancora rileva,la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da Nicola Calabrese nei confronti dell'INPS di accertamento negativo del debito , a titolo di contribuzione comecoltivatore diretto , relativamente agli anni dal 2005 al 2010.

2. La Corte territoriale - in estrema sintesi - ha condiviso l'assunto del primo giudice che aveva tratto dagli elementi istruttori acquisiti al giudizio, in primis il verbale degli organiispettivi, il convincimento circa la sussistenza, in fatto , dei requisiti per il riconoscimento della qualità dicoltivatore diretto , da cui conseguiva la pretesa dell'INPS . In particolare, era condivisibileil giudizio di prevalenza e abitualità dell'attività agricola, espress o dal Tribunale, non contraddetto dallo svolgimentodell’ attività di impiegato presso il Comune di Ginosa, limitata a poche giornate mensile. Andava considerata inoltre l’assenza di specifica contestazione in ordine al numero e all’estensione dei terreni agricoli e considerati anche i dati riportati dallo stesso appellante nelle denunce aziendali e nei DMAG oltre che nel libretto fiscale di controllo e prelievo carburanti.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi; non ha svolto attività difensiva l'Istituto che ha solo depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso. CONSIDERATO CHE:

4. Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta laviolazione dell'art. 416 c . p . c . Deduceparte ricorrente che la costituzione tardiva dell'Inps avrebbe determinato una preclusione assoluta tanto in merito alle eccezioni difensive quanto alla prova e alla produzione dei documenti. Nello specifico, igiudici di merito avrebbero posto a fondamento della decisione p roduzion i documental i inammissibili perché tardive,con la conseguenza che l'Inps non avrebbe assolto all'onere probatorio su di esso gravante.

5. Ilmotivo, per come argomentato, è infondato. Il ricorrente omette di considerare che l a t ardiva costituzione del convenuto non comporta ex se l'inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta, la cui acquisizione è comunque possibile, nel rito del lavoro, in quanto rimessa alla valutazione del Giudice di merito, ai sensi e per gli effetti degli artt.421 e 437 c.p.c. Al riguardo, è noto l’insegnam ento della Corte per cui , n el rito del lavoro, deve contemperarsi il principio dispositivo con quello di ricerca dellaverità ( sulla scia di Cass., S.U., nr. 11353 del 2004) non potendo il giudice limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova.

Pertanto, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente sussistente un fatto costitutivo od impeditivo del diritto azionato , l'esercizio di poteriistruttori da parte del Giudice , disciplinato dalle norme sopra indicate,è doveroso ove, attraverso lo stesso, l'incertezza possa essere rimossa (v., tra le altre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14755 del 2018;Cass. n. 18362 del 2020; Cass. nr. 36455 del 2023) e accertata la verità dei fatti controversi. Nel caso di specie, l’acquisizione dei documenti introdotti in giudizio dall’INPS è, in modo evidente, l’esito d i un legittimo esercizio di poteri istruttori che, peraltro, parte ricorrente n on dimostra di aver in qualche modo ostacolato.

In questo senso, il richiamo, in ricorso,a Cass. nr. 3467 del 2019 (che si è posta sulla scia di Cass nr. 8924 del 2015 ) non è decisivo , ove si consideri -a tacer d’altro- che , per il precedente, un a questione di limite al potere officioso del Giudice può porsi solo ove la parte interessata abbia ritualmente e tempestivamente eccepito la tardività di costituzione del convenuto, all'udienza ex art. 420 cod. proc. civ. (v. Cass. nr. 7272 del 2024, punto 13.3; Cass.nr. 3467 del 2019 cit., punto 11). Situazioneche, invece, è qui solo allegata ma nonefficacemente dimostrata.

6. Con il secondo motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 5 c.p.c.– è dedotto omesso esame circa un punto decisivo della controversiae violazione dell’art. 111 , co. 6 , C ost. nonché falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c.

7. Anche il secondo motivo va disatteso. Escluso che la Corte di appello abbia esercitato, oltre i limiti di legge, il potere officioso di disposizione dei mezzi probatori , la se n tenza impugnata è esente anche dai rilievi mossi con le ulteriori censure. La Corte territoriale, in adesione a quanto accertato dal primo giudice, ha ritenuto che,nella vicenda concreta , fossero emersi elementi sufficienti a ritenere provati,in fatto , i requisiti per la qualificazione del ricorrente come coltivatore diretto, con una valutazione che - rispettosa del cd. minimo costituzionale sul piano motivazionale ( ex plurimis , v. Cass. nr. 7090del 2022) - inerisce tipicamente al merito della causa (cfr. Cass. n. 37288 del 2022 , in motiv. ) , non più censurabile in questa sede di legittimità.

8. Per quanto innanzi, segue il rigetto del ricorso. Nulla deve provvedersi in relazione alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’Inps. Sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello ste